Cassazione Civile, Ordinanza n. 04627/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso a seguito di accordo conciliativo tra le parti e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha disposto la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia vedeva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Milano. Tuttavia, prima della decisione sul merito, i ricorrenti hanno depositato atto telematico di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver raggiunto un accordo conciliativo con la controparte. Il ricorso non è quindi stato esaminato nel merito, poiché la rinuncia ha determinato l'estinzione del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
viene richiamato quale base per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenga validamente in corso di giudizio, determina l'estinzione del processo di legittimità.
- Se la rinuncia è conseguenza di un accordo conciliativo tra le parti, il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio e compensare le spese.
- In assenza di decisione sul merito, non si formano pronunce sulle questioni sostanziali originariamente devolute con il ricorso.
Come è indicizzato
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