Cassazione Penale, Sentenza n. 40303/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Velletri del 02/05/2024 che aveva dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) e di tutti gli atti conseguenti, ivi compreso il decreto di citazione, disponendone la restituzione al P.M. Il ricorso deduceva error in procedendo (artt. 157 e 161 c.p.p.) sostenendo che la dichiarata regressione del procedimento si fondava sull'erroneo presupposto che fosse necessaria una nuova notifica dell'avviso nonostante l'avviso del 2/08/2023 fosse stato regolarmente notificato via PEC al difensore di fiducia, alla luce della precedente elezione di domicilio comunicata dall'imputata nel verbale di identificazione del 17/02/2023 e della successiva notifica del decreto di citazione all'imputata il 18/01/2024. Il P.G. ha inoltre rilevato la mancata produzione, nel ricorso, degli atti necessari a comprovare l'elezione di domicilio e la notifica al primo difensore, deducendo inesauriente il ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Pur rilevando che il Tribunale non ha tenuto completamente conto della disciplina introdotta dalla riforma "Cartabia" (che limita l'efficacia della dichiarazione/electione di domicilio e introduce l'uso della PEC per la vocatio in ius), la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata rientri nei poteri del giudice del dibattimento. Anche se il giudice ha erroneamente dichiarato la nullità e ha determinato una regressione del procedimento, tale comportamento si qualifica come esercizio (seppur difettoso) di un potere attribuito dall'ordinamento e non come atto abnorme. La regressione non determina automaticamente l'abnormità: perché il ricorso per cassazione del P.M. sia ammissibile per vizio di abnormità occorre che il provvedimento imponga al P.M. un adempimento che concretizzi un atto nullo o produca una stasi del processo non eliminabile con normali attività d'impulso. Nel caso di specie le conseguenze sono ritenute rimediabili tramite la rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione indagini e la prosecuzione dell'iter, pertanto il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
Riferimento all'avviso di conclusione delle indagini come atto la cui eventuale nullità può incidere sugli atti successivi; il giudice può dichiararne la nullità e disporre la restituzione degli atti al P.M., ma tale declaratoria può essere rimediata dal P.M. con la rinnovazione della notifica.
Regola la dichiarazione o elezione di domicilio/PEC da parte dell'indagato/imputato; la Corte sottolinea che dopo la riforma la dichiarazione/electione ha efficacia limitata principalmente per gli atti di vocatio in ius.
Disciplina le modalità di notifica degli atti (inclusa la notifica telematica) e costituisce la modalità residuale qualora non siano disponibili i dati di domicilio/PEC comunicati ai sensi dell'art.161.
Richiamato per evidenziare che la disciplina delle notificazioni all'imputato dopo la riforma rinvia espressamente all'art.161, comma 1, per la vocatio in ius.
Conferma che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni degli atti di vocatio in ius e non in generale per tutte le notifiche.
Citato per delimitare l'ambito di efficacia delle dichiarazioni/electioni di domicilio; rimanda a eccezioni previste dalla normativa.
artt. 450, 456, 552 e 601 c.p.p.
Elencati come esempi di decreti di citazione e atti introduttivi per i quali vale la disciplina speciale sulla vocatio in ius e quindi sulle notifiche al domicilio/PEC dichiarato.
Sez. Un. n. 25957/2009 (giurisprudenza)
Richiamata per la nozione giurisprudenziale sulla abnormità dell'atto e sulla differenziazione tra regresso tipico, illegittimo e fonte di abnormità: la retrocessione del procedimento non determina automaticamente abnormità; l'atto è abnorme solo se adottato in carenza di potere o se provoca una stasi del processo non rimediabile.
Massime di principio
- La dichiarazione di nullità di atti successivi alle indagini (es. decreto di citazione) rientra nei poteri del giudice del dibattimento: anche se errata può generare regressione, ma non è necessariamente atto "abnorme" impugnabile in cassazione dal P.M.
- Dopo la riforma "Cartabia" la dichiarazione o elezione di domicilio/PEC ha efficacia prevalentemente per gli atti di vocatio in ius; in assenza di tali dati si applicano le modalità di notifica previste dall'art. 157 c.p.p.
- Perché un ricorso per cassazione del P.M. per abnormità sia ammissibile occorre dimostrare che il provvedimento giudiziario imponga al P.M. un adempimento che concretizzi un atto nullo o comporti una stasi del processo non eliminabile tramite ordinarie attività d'impulso.
- Se la notificazione di un atto (es. avviso ex art. 415-bis) è realmente avvenuta al difensore o se il difensore è stato eletto domicilio/PEC, il P.M. deve documentare questi elementi quando impugna la decisione; la mancata produzione degli atti comprovanti può rendere il ricorso non autosufficiente e quindi inammissibile.
- In situazioni simili l'azione più efficace del P.M. è spesso la rinnovazione della notifica o la ripresa dell'azione procedimentale piuttosto che il ricorso per cassazione, salvo che non sussistano effetti tali da determinare una stasi insanabile del processo.
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