Cassazione Penale, Sentenza n. 25568/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento tecnico non ripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. (01/02/2022) e del conferimento dell'incarico al consulente tecnico (10/02/2022). Il ricorrente denunciava abnormità strutturale e funzionale: strutturale poiché il P.M. avrebbe invaso competenze giurisdizionali del giudice disponendo attività incompatibili con l'ordine di restituzione del Tribunale del riesame (7/12/2021); funzionale perché il provvedimento avrebbe determinato una stasi procedimentale e limitato la facoltà difensiva, incidendo sulla possibilità di chiedere incidente probatorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che gli atti del Pubblico Ministero siano atti di parte e non atti giurisdizionali, pertanto non impugnabili in Cassazione salvo il caso in cui il P.M. compia un atto che invada la sfera giurisdizionale con contenuto decisionale immediato. Nel caso concreto il P.M. ha agito per dare esecuzione al provvedimento del Tribunale del riesame e era stato autorizzato dal giudice dell'udienza preliminare a procedere sulle copie forensi; non si è dunque configurata ingerenza giurisdizionale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; non è stata irrogata la sanzione pecuniaria della Cassa delle ammende per mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'accertamento tecnico non ripetibile: il P.M. ha utilizzato tale procedura per affidare consulenza tecnica finalizzata all'estrapolazione di dati investigativi dalle copie forensi.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione dedotti dalla difesa: il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dall'articolo per la cassazione.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Preclusione assoluta del ricorso per cassazione avverso gli atti del pubblico ministero, salvo i casi in cui l'atto invada competenze giurisdizionali.
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento ai poteri del P.M. nel procedimento di revoca del sequestro; la giurisprudenza ha ritenuto impugnabile l'atto del P.M. quando decide in luogo del giudice.
art. 416, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'uso del fascicolo ex art. 416 per prelevare i supporti informatici necessari all'esecuzione dell'ordine del riesame.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001 (giurisprudenza)
Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001
Principio che gli atti del P.M. sono atti di parte e non atti di giurisdizione; pertanto non impugnabili con ricorso per cassazione salvo specifiche eccezioni.
Sez. 6, n. 1666 del 06/04/2000 (giurisprudenza)
Sez. 6, n. 1666 del 06/04/2000
Conferma del limite all'impugnabilità degli atti del P.M. salvo quando l'atto sostituisca il giudice invadendo la funzione giurisdizionale.
Sez. 6, n. 39442 del 14/07/2017 (giurisprudenza)
Sez. 6, n. 39442 del 14/07/2017
Precisazione che un atto del P.M. può essere considerato abnorme solo se invade la competenza del giudice e ha effetto decisionale immediato sulla posizione delle parti.
Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018 (giurisprudenza)
Sez. 3, n. 15459 del 13/03/2018
Esempio di atto ritenuto abnorme quando il P.M. decide in luogo del giudice sulla revoca del sequestro; caso che delimita la possibilità di ricorso per cassazione contro atti del P.M.
Massime di principio
- Gli atti del Pubblico Ministero sono, di regola, atti di parte e non sono impugnabili con ricorso per cassazione; chi contesta un atto del P.M. deve valutare rimedi alternativi previsti dall'ordinamento.
- Un ricorso per cassazione contro un provvedimento del P.M. è ammissibile solo se si dimostra che l'atto ha invaso la sfera giurisdizionale del giudice e ha contenuto decisionale immediato sulla posizione delle parti.
- L'uso dell'accertamento tecnico non ripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. è legittimo quando il P.M. debba eseguire ordini giudiziali o trattare materiale la cui estrazione richiede competenze tecniche particolari; in tali casi non si configura automaticamente ingerenza del P.M.
- Prima di proporre ricorso per cassazione contro un atto del P.M. è opportuno verificare se il provvedimento abbia realmente deciso una questione riservata al giudice oppure sia stato adottato nell'esercizio di funzioni d'ufficio attinenti all'indagine.
- Chi propone ricorso infondato rischia la condanna alle spese processuali; la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende è disposta solo quando sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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