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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09203/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (socia)

La controversia

La controversia origina da un rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito intestato a una società poi cancellata dal Registro delle Imprese. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la nullità parziale del contratto, ricalcolato il saldo espungendo le poste illegittime e condannato la banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, respingendo l'eccezione di prescrizione. In appello la banca aveva ottenuto una riforma della decisione, con accertamento di un saldo a debito della correntista e rigetto dell'appello incidentale. In cassazione la socia unica della società cancellata ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la banca, per eccepire la prescrizione dell'azione di ripetizione, avrebbe dovuto fornire specifica prova delle rimesse solutorie; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2033 e 2946 c.c., censurando la scelta della corte di merito di individuare le rimesse solutorie sulla base del saldo originario della banca e non del saldo rettificato previa eliminazione degli addebiti illegittimi. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ribadendo che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta con la sola allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, mentre la specifica individuazione delle rimesse e la prova del loro carattere solutorio attiene al riparto probatorio e può essere svolta anche mediante consulenza tecnica. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nelle controversie bancarie in cui si agisca per la nullità di clausole o prassi illegittime e per la ripetizione dell'indebito, l'accertamento delle rimesse solutorie deve essere compiuto solo dopo aver depurato il conto dalle competenze illegittime, perché solo il saldo rettificato consente di distinguere i pagamenti realmente solutori da quelli meramente ripristinatori.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha dichiarato inammissibile il primo motivo e fondato il secondo. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Sul piano sostanziale, la Cassazione ha confermato il principio per cui, nel giudicare la prescrizione dell'azione di ripetizione in rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito, il saldo utile per individuare le rimesse solutorie deve essere quello rettificato dalle poste illegittime e non il saldo originario della banca.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la Corte distingue tra onere di allegazione e onere della prova: la banca che eccepisce la prescrizione non deve indicare analiticamente le singole rimesse solutorie, mentre la prova del carattere solutorio o ripristinatorio può essere valutata dal giudice anche tramite consulenza tecnica; il correntista che agisce in ripetizione deve allegare i fatti costitutivi del pagamento indebito.

  • art. 2033 c.c.

    il diritto alla ripetizione sorge solo in presenza di pagamenti indebiti; tali pagamenti costituiscono il fatto da cui decorre la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione.

  • art. 2946 c.c.

    l'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta al termine ordinario decennale, con decorrenza dal pagamento indebito o, nei rapporti di conto corrente, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2934 c.c.

    l'estinzione per prescrizione opera in relazione al diritto di credito restitutorio quando il titolare sia rimasto inerte per il tempo previsto dalla legge.

  • art. 1422 c.c.

    la nullità non è soggetta a prescrizione, ma resta ferma la prescrizione delle azioni di ripetizione; il ricalcolo del saldo mediante espunzione delle poste nulle non viola tale principio, perché serve solo a individuare le rimesse realmente solutorie.

Massime di principio

  • In materia di ripetizione di indebito bancario, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta se la banca allega l'inerzia del titolare del diritto, senza dover indicare in modo analitico tutte le singole rimesse ritenute prescritte.
  • La distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie deve essere compiuta dal giudice sulla base del riparto dell'onere della prova e può essere supportata da consulenza tecnica, senza che ciò trasformi l'eccezione di prescrizione in un onere di allegazione dettagliata a carico della banca.
  • Quando si controverte sulla ripetizione di somme indebitamente addebitate in conto corrente per clausole o prassi nulle, il saldo di riferimento per verificare la natura delle rimesse deve essere preventivamente rettificato espungendo le poste illegittime; solo dopo tale operazione è possibile individuare i versamenti realmente solutori.
  • L'utilizzo del saldo originario della banca, non depurato dagli addebiti illegittimi, può alterare la verifica della prescrizione dell'azione restitutoria e condurre a qualificare come solutori versamenti che, al netto delle poste nulle, non lo sarebbero.
  • La nullità delle clausole o delle annotazioni contabili non si prescrive, ma la domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate resta soggetta alla prescrizione decennale, che va applicata ai pagamenti effettivamente indebiti individuati dopo il ricalcolo del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

Testo integrale

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