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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9618/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era imputato del reato di danneggiamento dell'autovettura di Francesco Bologna. In Cassazione deduceva: 1) nullità per violazione dell'art. 601 c.p.p. per notifica del decreto di citazione a giudizio in appello notificato il 27/03/2023 per udienza del 18/04/2023 senza rispetto del termine per la comparizione; 2) illegittimità della pronuncia di prescrizione come sentenza "predibattimentale" (art. 469 c.p.p.); 3) vizio di motivazione e illegittima conferma delle statuizioni civili (art. 635 c.p.p.), deducendo che le prove non supportavano la responsabilità civile e che l'identificazione era inaffidabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile per tardività poiché la nullità relativa al termine per comparire doveva essere eccepita anteriormente alla deliberazione della sentenza di appello (o al deposito delle conclusioni nel rito "cartolare"). Secondo motivo: manifestamente infondato, la pronuncia di prescrizione è stata emessa dopo il contraddittorio cartolare e quindi è una sentenza ordinaria, non "predibattimentale". Terzo motivo: inammissibile perché mirava a una rivalutazione di merito della capacità probatoria delle prove, materia non rimessa alla Cassazione; la Corte territoriale aveva motivato in modo razionale la conferma delle statuizioni civili. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nessuna condanna alle spese verso la parte civile.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Consente lo svolgimento del procedimento con il rito "cartolare" (contraddittorio scritto); la Corte ha applicato tale regime per valutare i termini di deducibilità delle nullità processuali.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Regola il termine per la comparizione in appello: la mancata osservanza integra una nullità di ordine generale "a regime intermedio" relativa all'intervento dell'imputato; la Corte ha ritenuto che tale nullità dovesse essere eccepita tempestivamente (prima della deliberazione della sentenza di secondo grado o, nel rito cartolare, al deposito delle conclusioni).

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Fissa i termini di deducibilità delle nullità; la Corte ha richiamato l'obbligo di dedurre la nullità negli atti e nei termini previsti dall'art. 180 a pena di decadenza.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Riguarda il proscioglimento per estinzione del reato (prescrizione). La Corte ha ritenuto che la sentenza che dichiara la prescrizione dopo il contraddittorio cartolare sia una sentenza "ordinaria", non "predibattimentale".

  • art. 635 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla motivazione della sentenza e alle statuizioni civili; la Corte di legittimità ha affermato che non compete alla Cassazione rivedere la valutazione di merito sulla capacità probatoria delle prove, ma solo verificare la tenuta logica della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese a seguito dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 541, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina la liquidazione delle spese alla parte civile: la Corte ha rilevato che la condanna a favore della parte civile richiede una partecipazione attiva e effettiva della stessa al processo, e pertanto ha ritenuto non dovessero essere liquidate le spese a favore della parte civile quando questa si è limitata a depositare conclusioni scritte e nota spese.

Massime di principio

  • Nullità relative all'instaurazione del processo ("a regime intermedio", es. termini per la comparizione) devono essere eccepite tempestivamente: in appello prima della deliberazione della sentenza di secondo grado; nel rito cartolare la prima occasione utile è il deposito delle conclusioni scritte.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per valutare la capacità dimostrativa delle prove: può censurare solo vizi logico-giuridici della motivazione o travisamenti specificamente indicati.
  • Una sentenza che dichiara la prescrizione pronunciata dopo lo svolgimento del contraddittorio (anche scritto) è da considerarsi ordinaria e non "predibattimentale".
  • La condanna dell'imputato a rifondere le spese alla parte civile richiede che la parte civile abbia effettivamente contribuito al contraddittorio con attività processuale rilevante; il mero deposito telematico di conclusioni e nota spese può non essere sufficiente.
  • Nel rito "cartolare" introdotto per l'emergenza, è essenziale che la difesa osservi i termini processuali specifici: la mancata tempestiva eccezione di nullità può comportare inammissibilità del ricorso in Cassazione.

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