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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10373/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo sia aspecifico e non si confronti realmente con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio. L’unico motivo contesta la correttezza della motivazione sulla responsabilità, ma viene ritenuto aspecifico perché si limita a riproporre argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito. La Corte di appello aveva infatti valorizzato la circostanza decisiva che l’imputato era stato sorpreso mentre smontava un veicolo provento di furto, condotta ritenuta idonea a ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del mezzo.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La condotta di smontare un veicolo provento di furto è stata considerata idonea a ostacolare la provenienza delittuosa del bene, integrando la fattispecie contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già disattese in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini del riciclaggio, può rilevare anche la condotta materiale di smontare un bene proveniente da furto, quando essa sia funzionalmente diretta a ostacolare l’accertamento della sua provenienza delittuosa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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