Sentenza n. 2123/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario relativa alla costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per 500 euro relativamente a ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero ad adottare ogni atto necessario a consentirne il godimento. Nel corso dell’udienza camerale il difensore del ricorrente ha dichiarato che il giudicato era stato eseguito e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l’esecuzione era intervenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, se dovuto e versato. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata, come l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la domanda diviene priva di oggetto.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese qualora il giudizio si sia reso necessario per ottenere l’adempimento dell’obbligo giudiziale.
Come è indicizzato
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