Cassazione Penale, Sentenza n. 27162/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e omicidio preterintenzionale. Il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione, sostenendo che il provvedimento si era limitato a rilevare i gravi indizi (non contestati, data la confessione), senza valutare le esigenze cautelari in rapporto alla personalità dell'indagato: incensuratezza, giovane età, regolare inserimento lavorativo in altra regione, carattere occasionale e tragico dell'evento (fuochi di Capodanno con colpi che avrebbero dovuto essere a salve), inesperienza e imperizia nel maneggiare l'arma. Chiedeva l'attenuazione della misura cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha richiamato il limite del controllo di legittimità, che si estende all'esame dell'atto impugnato per verificarne la presenza delle ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti, escludendo la riconsiderazione degli elementi materiali e fattuali o del peso degli indizi. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato richiamando imprudenza, negligenza e totale irresponsabilità dell'indagato (pistola portata in luogo affollato nonostante inesperienza), nonché la disponibilità di un'arma di illecita provenienza (provento di furto) che suggerisce contiguità con ambienti criminali e rischio di reiterazione. La Corte ha ritenuto congrua la decisione di mantenere la misura cautelare e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro di valutazione dell'ordinanza impugnata; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione formale o sostanziale nella motivazione del provvedimento impugnato.
Invocato dal ricorrente insieme all'art. 274; la Corte ha ribadito che il suo controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità manifeste, non alla rivalutazione dei fatti.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 (Siciliano, Rv. 251761 - 01)
Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251761 - 01
Richiamata per definire i limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari: l'esame deve verificare che l'atto indichi ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicità evidenti.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017 (Sansone, Rv. 269438 - 0)
Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 0
Richiamata per sottolineare che il controllo in sede di legittimità non comprende la revisione degli elementi materiali e fattuali né il ricalcolo del peso degli indizi, ma si limita alla verifica della correttezza e congruità della motivazione.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari è limitato: il giudice di legittimità verifica esclusivamente che l'atto impugnato contenga ragioni giuridicamente significative e sia privo di illogicità manifeste, senza potere di ri-valutare i fatti o il peso degli indizi.
- Per ottenere l'annullamento o l'attenuazione di una misura cautelare non è sufficiente evidenziare elementi di natura favorevole alla persona (incensuratezza, lavoro, giovane età); occorre mostrare specifici vizi nella motivazione o l'assenza, nel provvedimento, di adeguata considerazione degli elementi di sintomatica pericolosità rilevati.
- La disponibilità di un'arma di illecita provenienza e il contesto (pistola portata in luogo affollato, inesperienza dichiarata) possono essere ritenuti elementi concreti di pericolosità sociale e rischio di reiterazione, giustificando misure cautelari anche in presenza di circostanze attenuanti personali.
- Le conclusioni del tribunale del riesame sono difficilmente rimovibili in sede di legittimità se risultano argomentate secondo un procedimento logico privo di aporie e contraddizioni.
- Chi propone ricorso cautelare dovrebbe concentrare le doglianze su vizi formali o logici della motivazione e documentare l'assenza di valutazioni rilevanti nell'atto impugnato, piuttosto che limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
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