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Sentenza

Sentenza del 23/12/2019 n. 5332 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ritenute ritenute omesse, applicando l'aliquota del 30% sui compensi corrisposti all'ex calciatore per attività di opinionista e commentatore svolta in studi televisivi italiani. La società sosteneva invece che, in base all'art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, i compensi fossero assoggettabili all'aliquota dell'8% oppure non fossero soggetti a ritenuta italiana, poiché il professionista non disponeva in Italia di una base fissa. Sono state inoltre contestate la validità dell'avviso, la legittimità dell'accertamento parziale, l'assenza di contraddittorio preventivo e l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto integralmente le ragioni della società. Ha ritenuto legittimo l'accertamento parziale e non obbligatorio, nel caso concreto, il contraddittorio endoprocedimentale, considerando comunque sufficiente l'invio di un questionario da parte dell'Agenzia. Nel merito, ha stabilito che la presenza dell'ex calciatore negli studi televisivi italiani era limitata al tempo necessario per le singole prestazioni, senza disponibilità di ufficio, personale, linee telefoniche o altre strutture permanenti. Pertanto, non esisteva una base fissa in Italia e non poteva essere applicata la pretesa ritenuta del 30%. L'avviso di accertamento è stato totalmente annullato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 19.296,86 euro.

Norme richiamate

  • Art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito

    Per i redditi derivanti da attività professionali indipendenti, la potestà impositiva italiana richiede, secondo la disciplina applicata nella sentenza, l'esistenza di una base fissa in Italia. La mera presenza temporanea presso gli studi del committente, senza disponibilità stabile di locali o strutture, non è sufficiente.

  • Art. 25, comma 2, del d.P.R. 600/1973

    Disciplina l'obbligo di effettuare ritenute sui compensi di lavoro autonomo. L'obbligo deve essere applicato in conformità alle limitazioni derivanti dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

  • Art. 41-bis del d.P.R. 600/1973

    La sentenza ha ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento parziale da parte dell'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 1, comma 17, della legge 220/2010

    È stato richiamato quale fondamento della legittimità dell'accertamento parziale adottato dall'Agenzia.

  • Art. 42 del d.P.R. 600/1973

    Era stato invocato dalla società per contestare la validità dell'avviso di accertamento e la prova della legittima sottoscrizione, ma le relative eccezioni sono state respinte.

  • Art. 21-septies della legge 241/1990

    Era stato richiamato a sostegno della nullità dell'atto amministrativo, ma la contestazione non è stata accolta.

  • Art. 5, comma 2, della legge 212/2000

    Era stato invocato in relazione ai requisiti dell'atto impositivo; la sentenza non ha ravvisato una violazione idonea a determinarne la nullità.

  • Art. 2 del d.lgs. 471/1997, come modificato dall'art. 15 del d.lgs. 158/2015

    In primo grado era stata applicata la disciplina sanzionatoria più favorevole. La decisione d'appello, annullando integralmente l'avviso, ha assorbito anche la questione delle sanzioni.

Massime di principio

  • Quando un professionista non residente svolge attività occasionali e temporalmente limitate in Italia, la tassazione italiana prevista da una convenzione internazionale può dipendere dall'esistenza di una base fissa o di una struttura professionale stabile nel territorio.
  • La semplice utilizzazione degli studi o delle strutture del committente per il tempo necessario alla prestazione non dimostra, da sola, l'esistenza di una base fissa del professionista.
  • Per valutare la presenza di una base fissa occorre verificare elementi concreti quali disponibilità continuativa di locali, ufficio, personale, strumenti, utenze o autonomia organizzativa in Italia.
  • Le convenzioni contro le doppie imposizioni prevalgono sulla disciplina interna quando limitano il potere impositivo dello Stato italiano; pertanto, l'obbligo di ritenuta nazionale deve essere verificato alla luce della convenzione applicabile.
  • Il contraddittorio preventivo non è automaticamente obbligatorio per ogni accertamento tributario; tuttavia, la partecipazione del contribuente può risultare comunque assicurata attraverso richieste di informazioni o questionari specifici.
  • La clausola contrattuale di esclusiva può essere valutata come elemento utile a ricostruire le modalità concrete del rapporto, ma non sostituisce l'accertamento degli altri requisiti fiscali previsti dalla convenzione.
  • In presenza di documentazione che dimostri l'assenza di una struttura stabile in Italia, il contribuente può contestare l'applicazione automatica dell'aliquota interna sulle prestazioni rese da un professionista non residente.

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