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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29322/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione trasmettendolo via PEC in formato PDF ma senza sottoscrizione digitale. Ha chiesto la sospensione della sentenza della Corte d'appello del 7 febbraio 2023 e l'ammissione dell'impugnazione depositata il 22 giugno 2023, sostenendo che la trasmissione via PEC con avvisi di accettazione e consegna garantiva l'identificazione della parte e del difensore e che un malfunzionamento della firma digitale in sede di deposito avrebbe giustificato la remissione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto applicabile l'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. n. 137/2020 (conv. con legge n. 176/2020), che dispone l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa via PEC priva di sottoscrizione digitale, e ha escluso qualsiasi sanatoria. Ha inoltre respinto la tesi del malfunzionamento della firma digitale, osservando che il ricorrente non ha provato l'impedimento assoluto richiesto per la remissione in termini ex art. 175 c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - art. 24, comma 6-sexies

    "quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore"

    La Corte interpreta la norma in senso letterale: se l'impugnazione è inviata da PEC ma non è digitalmente sottoscritta, è inammissibile a pena di morte del mezzo di impugnazione; la sottoscrizione digitale è indispensabile per attribuire paternità all'atto.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 24, comma 6-bis

    "l'atto in forma di documento informatico" è "sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati"

    Rimanda alle modalità tecniche: la forma informatica dell'atto richiede la sottoscrizione digitale secondo le regole tecniche stabilite, rafforzando l'obbligo di firma digitale per gli atti telematici.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 24, comma 2-bis

    Norma che disciplina il malfunzionamento certificato dei sistemi telematici gestiti dal Ministero della Giustizia; la Corte distingue il malfunzionamento del portale (che può essere attestato e portare a remissione ex artt. 175/175-bis) dal malfunzionamento della firma digitale non automaticamente equiparabile.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la remissione in termini per caso fortuito o forza maggiore: la parte che invoca tale rimedio deve provare l'impedimento assoluto e l'impossibilità di superarlo con sforzo umano. La Corte ha ritenuto che l'onere probatorio non è stato assolto dal ricorrente.

  • art. 175-bis cod. proc. pen. (richiamato nella motivazione)

    Disciplina il malfunzionamento dei sistemi informatici del Ministero della Giustizia, distinguendo malfunzionamento certificato e non certificato e prevedendo strumenti per la restituzione dei termini; la Corte segnala che solo il malfunzionamento certificato del dominio ministeriale è idoneo, in astratto, a giustificare la restituzione del termine.

Massime di principio

  • La trasmissione via PEC di un atto processuale non sostituisce la sottoscrizione digitale: è obbligatoria quando la norma lo richiede e la sua mancanza rende l'atto inammissibile.
  • La ricevuta di accettazione/consegna della PEC non prova la paternità dell'atto ai fini dell'impugnazione: serve la firma digitale per attribuire formalmente l'atto al difensore.
  • Il malfunzionamento della firma digitale non è automaticamente equiparabile al malfunzionamento dei sistemi ministeriali certificati; chi invoca caso fortuito o forza maggiore deve fornire prova concreta e convincente dell'impedimento assoluto.
  • Per ottenere la remissione in termini ex art. 175 c.p.p. occorre documentare l'impossibilità oggettiva di adempiere entro il termine; dichiarazioni generiche sul 'malfunzionamento' non sono sufficienti.
  • In presenza di termini perentori e obblighi telematici, è prudente non attendere l'ultimo giorno per il deposito e verificare preventivamente la funzionalità della firma digitale o predisporre soluzioni alternative compatibili.
  • Se il problema dipende da un malfunzionamento certificato dei sistemi del Ministero (art. 175-bis), la disciplina di restituzione del termine può trovare applicazione; in assenza di certificazione, il rischio di inammissibilità resta a carico del difensore.

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