Cassazione Penale, Sentenza n. 7796/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato in parte il sequestro disposto dal G.I.P.: il ricorrente contestava la mancata valutazione, da parte del Tribunale del riesame, della sua estraneità alla condotta distrattiva contestata in concorso con il padre (versamento sul conto del ricorrente di euro 30.000, provento di incassi extracontabili della ditta fallita). La difesa sosteneva l'assenza di elementi che colleghino il ricorrente al reato (eg. il ricorrente studiava e risiedeva a Roma, riceveva somme dalla famiglia per il sostentamento, E&M era stata capitalizzata con fondi tracciabili e acquistata dalla curatela con finanziamento ai sensi dell'art. 13 d.l. 23/2020). Si denunciava violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per presunta carenza motivazionale del Tribunale del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: le censure erano in gran parte valutazioni di fatto, non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato gli elementi indiziari (rapporto di parentela, ruolo iniziale di socio accomandante, controllo di fatto da parte del padre, trasferimenti bancari) che permettevano di ascrivere astrattamente al ricorrente il fatto-reato ai fini del sequestro preventivo. Inoltre la Corte ha ribadito il principio per cui, in tema di misure cautelari reali, non è richiesto lo stesso livello di prova riguardo alla colpevolezza personale: rileva l'astratta pertinenzialità del bene al reato (fumus commissi delicti) e che il trasferimento del denaro non esclude la natura illecita della somma rinvenuta nella disponibilità di un terzo. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen., comma 3
Denunciata dalla difesa come violata per presunta carenza motivazionale del Tribunale del riesame; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e che le contestazioni fossero, in gran parte, valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione
Applicato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali e alla somma per la cassa delle ammende)
Richiamato nel quadro fattuale per spiegare il finanziamento con il quale la curatela ha acquistato la società E&M; la Corte non ha ritenuto tale circostanza sufficiente da sola a escludere l'astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie contestata
principio sul sequestro preventivo e fumus commissi delicti (giurisprudenza della Corte di Cassazione, citata)
La Corte ha ribadito che per il sequestro preventivo di beni non è necessario il medesimo grado di prova richiesto per misure cautelari personali: è sufficiente l'astratta pertinenzialità del bene al reato e la possibilità di ricondurre indiziariamente il fatto alla fattispecie contestata; inoltre richiede elementi indiziari concreti e persuasivi, ma la valutazione della loro forza è di merito e non rivedibile in Cassazione
Sezioni Unite, sentenza n. 42415 del 27/05/2021 (principio sulla pertinenzialità del denaro)
Richiamata per il principio secondo cui il nesso di pertinenzialità del denaro al reato consiste nell'incremento patrimoniale ottenuto dal reo e rinvenibile nel suo patrimonio anche se fisicamente il denaro sia stato scambiato; pertanto il trasferimento a terzi non annulla la natura illecita della somma se essa deriva dal reato
Massime di principio
- In sede di sequestro preventivo di beni (misure cautelari reali) il giudizio si concentra sull'astratta pertinenzialità del bene al reato (fumus commissi delicti) e non richiede la stessa prova della colpevolezza personale richiesta per misure cautelari personali.
- Le doglianze fondate su rivalutazioni del materiale probatorio e della credibilità delle prove sono inammissibili in Cassazione: questioni di fatto vanno dedotte e decise nei gradi di merito.
- Il trasferimento di denaro provento di reato alla disponibilità di un terzo non necessariamente esclude la sua confiscabilità: la giurisprudenza consente di considerare il denaro 'appreso per la sua natura illecita' anche se non è il medesimo numerario originario, purché sussista il nesso eziologico con il reato.
- Per resistere a un sequestro di somme trasferite a terzi, la difesa deve offrire elementi concreti e tracciabili che dimostrino l'origine lecita dei fondi (documentazione bancaria, fonti di finanziamento tracciabili, atti formali di capitalizzazione, ecc.), non solo deduzioni generiche su rapporti familiari o sullo stile di vita.
- La cessione o la vendita dell'azienda a terzi (e l'intervenuto acquisto da parte della curatela) può essere motivo per il dissequestro della società se il giudice ritiene che il bene non sia più strumentale alla reiterazione del reato, ma la valutazione resta di merito ed è soggetta a verifica puntuale degli specifici elementi fattuali.
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