Cassazione Civile, Ordinanza n. 07901/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS nei confronti della società committente, ritenuta coobbligata solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 per contributi previdenziali non versati dall'appaltatore in fallimento, relativi al periodo marzo-ottobre 2013. La società ha opposto il decreto e poi appellato la decisione di rigetto, sostenendo: che l'azione monitoria fosse inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio e per il beneficium excussionis; che la responsabilità solidale del committente non potesse estendersi ai periodi di mera vigenza del contratto di appalto o di ridotta attività, ma solo ai crediti maturati durante l'effettiva esecuzione dell'appalto; che l'accordo di prossimità ex art. 8 d.l. 138/2011, riducendo l'orario e sospendendo gli obblighi per le ore non lavorate, escludesse o riducesse l'obbligo contributivo; che fossero stati violati gli artt. 115, 214 e 215 c.p.c. per non avere il giudice considerato pacifica l'accettazione individuale dei lavoratori della riduzione di orario; e, in via subordinata, ha chiesto la rimessione di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia UE e di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 389/1989. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il quinto motivo per difetto di specifica e completa allegazione degli atti processuali e per inidonea deduzione del vizio; ha ritenuto infondati gli altri motivi, confermando che la responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 opera per i crediti contributivi maturati durante il periodo di esecuzione del contratto di appalto, inteso come periodo di vigenza del rapporto di appalto, e che il minimale contributivo ex art. 1 l. 389/1989 resta dovuto anche se, per accordo aziendale o di prossimità, la prestazione e la retribuzione siano state ridotte o sospese, perché l'obbligazione contributiva è indisponibile e si commisura alla retribuzione dovuta secondo la contrattazione collettiva. È stata inoltre esclusa la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE e assorbita la questione di costituzionalità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
testo vigente ratione temporis
delimita la responsabilità solidale del committente ai crediti maturati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, inteso come periodo di vigenza del rapporto di appalto, non solo alle prestazioni effettivamente rese.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone al ricorrente per cassazione un onere di specifica e completa allegazione degli atti e documenti rilevanti, indicando gli elementi necessari a individuare il contenuto delle censure.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
la violazione di legge e il vizio motivazionale devono essere dedotti nei limiti e con le modalità proprie del motivo di ricorso, senza trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito.
l'accordo di prossimità può incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro, ma non deroga al minimale contributivo quando non ricorra una previsione legale o collettiva che consenta la sospensione dell'obbligo contributivo.
art. 1, comma 1, d.l. n. 338/1989
retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
ai fini contributivi la base imponibile è parametrata alla retribuzione dovuta secondo il contratto collettivo applicabile, se superiore a quella effettivamente corrisposta.
art. 41 Cost.
non esclude la disciplina legale della responsabilità solidale negli appalti, giustificata dalla tutela del lavoro e del sistema previdenziale.
art. 12 Direttiva 2014/67/UE
non discriminatorio e proporzionato
consente meccanismi nazionali di responsabilità solidale da subcontratto, purché rispettino i requisiti di non discriminazione e proporzionalità.
art. 267 TFUE
non impone il rinvio pregiudiziale quando la corretta interpretazione del diritto dell'Unione è chiara e non sussistono ragionevoli dubbi (acte clair).
le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
regola la decisione in camera di consiglio nel procedimento camerale semplificato.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non fondato in modo idoneo a scalfire la decisione di merito.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza esito favorevole.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come parametro di validità della motivazione.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di giudicato interno.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di contenuto dell'appello.
la doglianza sul fatto pacifico non può tradursi in una surrettizia richiesta di rivalutazione del merito.
richiamato per il disconoscimento della scrittura privata, ma la censura è stata reputata inammissibile.
richiamato per il disconoscimento della scrittura privata, ma la censura è stata reputata inammissibile.
art. 23 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta assorbita.
art. 38 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta assorbita.
art. 39 Cost.
la disciplina del minimale contributivo non viola il principio di libertà sindacale, poiché l'efficacia dei contratti collettivi viene utilizzata solo come parametro contributivo minimo.
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta assorbita.
art. 4 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta assorbita.
art. 8, d.lgs. n. 61/2000
richiamato dalla ricorrente per sostenere la conversione/ridefinizione dell'orario, ma non idoneo a superare il minimale contributivo.
art. 9, d.lgs. n. 61/2000
richiamato dalla ricorrente per sostenere la base imponibile sui rapporti part-time, ma la Corte ne esclude l'applicazione favorevole nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una specifica e completa allegazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda; la mera riproduzione parziale di brani o il generico richiamo al fascicolo di parte non consente di superare l'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
- La responsabilità solidale del committente negli appalti per i crediti previdenziali dell'appaltatore opera per i debiti maturati durante il periodo di esecuzione del contratto di appalto, inteso come vigenza del rapporto di appalto, e non solo in presenza di prestazioni effettivamente rese in ogni singola ora lavorata.
- La solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è funzionale alla tutela dei lavoratori e alla garanzia del credito contributivo e non può essere interpretata in modo restrittivo in assenza di un chiaro dato testuale.
- L'obbligazione contributiva previdenziale è autonoma e indisponibile rispetto all'obbligazione retributiva: la sua base di calcolo resta la retribuzione dovuta secondo il minimale contrattuale, anche se nel rapporto di lavoro sia stata pattuita una riduzione o sospensione della prestazione e della paga.
- Gli accordi di prossimità o le pattuizioni individuali che riducano l'orario o la retribuzione non possono derogare al minimale contributivo, salvo che una norma di legge o una previsione collettiva lo consenta espressamente.
- La deduzione di un vizio processuale o motivazionale non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove: la scelta delle fonti del convincimento e la valutazione della rilevanza degli elementi istruttori spettano al giudice di merito.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando l'interpretazione del diritto unionale sia già chiara e non presenti ragionevoli dubbi; in tal caso opera il criterio dell'acte clair.
- Le censure di legittimità costituzionale meramente subordinate o generiche, quando la decisione è già risolvibile sulla base dell'interpretazione conforme alla legge, possono restare assorbite.
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