Cassazione Civile, Sentenza n. 9479/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto relativo a un mutuo ipotecario (somma richiesta €744.000). Motivi principali: (1) contestazione della legittimazione della cessionaria (sosteneva che la cessione in blocco del 28/12/2018 non ricomprendeva il credito azionato); (2) esistenza di un accordo transattivo del 24/09/2018 che, secondo la ricorrente, avrebbe novato ed estinto i precedenti contratti bancari; (3) eseguiti pagamenti parziali e richiesta di dilazioni; (4) mancata concessione dei termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. dal tribunale di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (a) la mancata concessione dei termini ex art. 183(6) c.p.c. non determina automaticamente nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa; (b) l'accordo transattivo del 24/09/2018 ha natura conservativa (non novativa): manca l'aliquid novi e l'animus novandi, essendosi limitato a rimodulare modalità e termini di pagamento; (c) l'accordo prevedeva clausola risolutiva espressa che, per inadempimento della debitrice, ha fatto rivivere ex tunc i rapporti originari; (d) la cessione in blocco ex art. 58 TUB comprendeva il credito dedotto in precetto e gli accessori pertinenti (compresa la possibilità di avvalersi della clausola risolutiva), per cui Leviticus è legittimata ad agire; (e) le valutazioni probatorie sulla cessione e sulla ricomprensione del credito sono accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito, adeguatamente motivati nel caso di specie. Spese di giudizio di legittimità a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Norma base per l'opposizione a precetto; la Corte ha confermato la legittimità dell'azione esecutiva promossa dalla cessionaria in quanto titolare del credito risultante dalla documentazione di cessione e dalla reviviscenza dei rapporti originari.
La richiesta di termini per memorie succinte non impedisce al giudice di rimettere la causa in decisione; la mancata concessione è rilevante solo se la parte dimostra concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Consente al giudice di decidere anche alla prima udienza; combinato con l'art. 183 e le disposizioni di attuazione giustifica la rimessione in decisione senza concedere termini ogniqualvolta.
Rilevato come norma applicabile ratione temporis a supporto del potere del giudice di definire la lite senza concedere automaticamente ulteriori termini.
Richiamata nella motivazione come espressione del favor per decisioni immediate della causa; non ostacola l'esercizio discrezionale del giudice di primo grado.
Riferito in tema di novazione e responsabilità: la Corte ha ritenuto che la ricorrente non ha dimostrato che la transazione avesse operato novazione estintiva del rapporto originario.
Richiamato nel contesto dell'interpretazione contrattuale; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla natura conservativa della transazione.
Collegato alla normativa sulla transazione; applicato per distinguere transazione novativa da conservativa e per affermare la reviviscenza dell'accordo originario in caso di risoluzione.
Riferimento alle regole generali di interpretazione dei contratti: la Corte ha dichiarato che l'interpretazione svolta dai giudici di merito è insindacabile se adeguatamente motivata.
Riferiti nel contesto delle doglianze processuali relative all'interpretazione e alla tesi novativa; la Corte ha evidenziato i limiti del riesame in sede di legittimità.
Richiamato nella discussione sulla efficacia temporale della transazione; la Corte ha valutato che la transazione non aveva novato i rapporti.
Norma sulla cessione in blocco dei rapporti bancari: la Corte ha ritenuto che la cessione in blocco ricomprendesse il credito oggetto di precetto e gli accessori, se risultanti dagli elenchi e dalla pubblicità effettuata.
La cessione del credito trasferisce al cessionario privilegi, garanzie e altri accessori: la Corte ha interpretato la norma in senso ampio includendo la clausola risolutiva espressa come accessorio trasferito.
Richiamata in tema di pubblicità della cessione (art. 1264 c.c. sulla denunzia al debitore e pubblicità); la Corte ha considerato la documentazione depositata (elenco, deposito notarile, avviso in Gazzetta) idonea a provare la cessione.
Menzionato nel quadro dottrinale sui rapporti tra transazione novativa e irriducibilità del rapporto originario; confermata la regola per cui la transazione novativa esclude il rapporto originario salvo diversa pattuizione.
Richiamato rispetto alla clausola risolutiva: la Corte ha ritenuto che il diritto di far valere la clausola rientri negli 'accessori' trasferiti con la cessione del credito.
Articoli sulla responsabilità e diligenza delle parti: invocati dalla ricorrente sulla questione dell'affidamento e della dilazione non concessa; la Corte ha ritenuto irrilevante tale fatto rispetto all'inadempimento accertato.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese processuali; la Corte ha imposto alla ricorrente il pagamento delle spese di legittimità essendo soccombente.
Richiamato nel principio secondo cui la nullità non rilevata in procedendo deve essere dedotta con il motivo di impugnazione, altrimenti si considera sanata in appello.
Massime di principio
- La mancata concessione dei termini ex art. 183(6) c.p.c. non comporta automaticamente nullità della decisione: la parte deve dimostrare un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa per ottenere rimedio.
- La distinzione tra transazione novativa e conservativa dipende da due elementi: l'aliquid novi (mutamento oggettivo della prestazione) e l'animus novandi. La mera rimodulazione di termini o importi (es. 'versamento a saldo e stralcio') può essere conservativa e non estinguere il rapporto originario.
- Se la transazione è conservativa e contiene una clausola risolutiva espressa, l'inadempimento attiva la risoluzione e fa rivivere i rapporti originari (effetto ex tunc), consentendo al titolare originario o al cessionario del credito di agire sul credito originario.
- La cessione in blocco di crediti (anche bancaria, ex art. 58 TUB) trasferisce al cessionario non solo il diritto di credito ma anche gli 'accessori' inerenti al credito, incluse garanzie e utilità come il potere di avvalersi di clausole risolutive previste nella transazione tra cedente e debitore.
- La prova dell'inclusione di uno specifico credito in una cessione in blocco è questione di fatto e documentazione (elenco depositato, atto di deposito notarile, avviso di cessione): la valutazione spetta al giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo per vizi motivazionali.
- In sede di legittimità non è consentito un riesame libero del merito contrattuale: l'interpretazione delle clausole operata dai giudici di merito è incensurabile se fondata su adeguata motivazione e sui canoni legali di interpretazione.
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