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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9479/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto relativo a un mutuo ipotecario (somma richiesta €744.000). Motivi principali: (1) contestazione della legittimazione della cessionaria (sosteneva che la cessione in blocco del 28/12/2018 non ricomprendeva il credito azionato); (2) esistenza di un accordo transattivo del 24/09/2018 che, secondo la ricorrente, avrebbe novato ed estinto i precedenti contratti bancari; (3) eseguiti pagamenti parziali e richiesta di dilazioni; (4) mancata concessione dei termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. dal tribunale di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (a) la mancata concessione dei termini ex art. 183(6) c.p.c. non determina automaticamente nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa; (b) l'accordo transattivo del 24/09/2018 ha natura conservativa (non novativa): manca l'aliquid novi e l'animus novandi, essendosi limitato a rimodulare modalità e termini di pagamento; (c) l'accordo prevedeva clausola risolutiva espressa che, per inadempimento della debitrice, ha fatto rivivere ex tunc i rapporti originari; (d) la cessione in blocco ex art. 58 TUB comprendeva il credito dedotto in precetto e gli accessori pertinenti (compresa la possibilità di avvalersi della clausola risolutiva), per cui Leviticus è legittimata ad agire; (e) le valutazioni probatorie sulla cessione e sulla ricomprensione del credito sono accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito, adeguatamente motivati nel caso di specie. Spese di giudizio di legittimità a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma base per l'opposizione a precetto; la Corte ha confermato la legittimità dell'azione esecutiva promossa dalla cessionaria in quanto titolare del credito risultante dalla documentazione di cessione e dalla reviviscenza dei rapporti originari.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    La richiesta di termini per memorie succinte non impedisce al giudice di rimettere la causa in decisione; la mancata concessione è rilevante solo se la parte dimostra concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 187 c.p.c.

    Consente al giudice di decidere anche alla prima udienza; combinato con l'art. 183 e le disposizioni di attuazione giustifica la rimessione in decisione senza concedere termini ogniqualvolta.

  • art. 80-bis disp. att. c.p.c.

    Rilevato come norma applicabile ratione temporis a supporto del potere del giudice di definire la lite senza concedere automaticamente ulteriori termini.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamata nella motivazione come espressione del favor per decisioni immediate della causa; non ostacola l'esercizio discrezionale del giudice di primo grado.

  • art. 1230 c.c.

    Riferito in tema di novazione e responsabilità: la Corte ha ritenuto che la ricorrente non ha dimostrato che la transazione avesse operato novazione estintiva del rapporto originario.

  • art. 1231 c.c.

    Richiamato nel contesto dell'interpretazione contrattuale; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla natura conservativa della transazione.

  • art. 1965 c.c.

    Collegato alla normativa sulla transazione; applicato per distinguere transazione novativa da conservativa e per affermare la reviviscenza dell'accordo originario in caso di risoluzione.

  • art. 1362 e ss. c.c.

    Riferimento alle regole generali di interpretazione dei contratti: la Corte ha dichiarato che l'interpretazione svolta dai giudici di merito è insindacabile se adeguatamente motivata.

  • art. 116 e 113 c.p.c.

    Riferiti nel contesto delle doglianze processuali relative all'interpretazione e alla tesi novativa; la Corte ha evidenziato i limiti del riesame in sede di legittimità.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato nella discussione sulla efficacia temporale della transazione; la Corte ha valutato che la transazione non aveva novato i rapporti.

  • art. 58 TUB

    Norma sulla cessione in blocco dei rapporti bancari: la Corte ha ritenuto che la cessione in blocco ricomprendesse il credito oggetto di precetto e gli accessori, se risultanti dagli elenchi e dalla pubblicità effettuata.

  • art. 1263 c.c.

    La cessione del credito trasferisce al cessionario privilegi, garanzie e altri accessori: la Corte ha interpretato la norma in senso ampio includendo la clausola risolutiva espressa come accessorio trasferito.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamata in tema di pubblicità della cessione (art. 1264 c.c. sulla denunzia al debitore e pubblicità); la Corte ha considerato la documentazione depositata (elenco, deposito notarile, avviso in Gazzetta) idonea a provare la cessione.

  • art. 1976 c.c.

    Menzionato nel quadro dottrinale sui rapporti tra transazione novativa e irriducibilità del rapporto originario; confermata la regola per cui la transazione novativa esclude il rapporto originario salvo diversa pattuizione.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato rispetto alla clausola risolutiva: la Corte ha ritenuto che il diritto di far valere la clausola rientri negli 'accessori' trasferiti con la cessione del credito.

  • art. 1218, 1175, 1375 c.c.

    Articoli sulla responsabilità e diligenza delle parti: invocati dalla ricorrente sulla questione dell'affidamento e della dilazione non concessa; la Corte ha ritenuto irrilevante tale fatto rispetto all'inadempimento accertato.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese processuali; la Corte ha imposto alla ricorrente il pagamento delle spese di legittimità essendo soccombente.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel principio secondo cui la nullità non rilevata in procedendo deve essere dedotta con il motivo di impugnazione, altrimenti si considera sanata in appello.

Massime di principio

  • La mancata concessione dei termini ex art. 183(6) c.p.c. non comporta automaticamente nullità della decisione: la parte deve dimostrare un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa per ottenere rimedio.
  • La distinzione tra transazione novativa e conservativa dipende da due elementi: l'aliquid novi (mutamento oggettivo della prestazione) e l'animus novandi. La mera rimodulazione di termini o importi (es. 'versamento a saldo e stralcio') può essere conservativa e non estinguere il rapporto originario.
  • Se la transazione è conservativa e contiene una clausola risolutiva espressa, l'inadempimento attiva la risoluzione e fa rivivere i rapporti originari (effetto ex tunc), consentendo al titolare originario o al cessionario del credito di agire sul credito originario.
  • La cessione in blocco di crediti (anche bancaria, ex art. 58 TUB) trasferisce al cessionario non solo il diritto di credito ma anche gli 'accessori' inerenti al credito, incluse garanzie e utilità come il potere di avvalersi di clausole risolutive previste nella transazione tra cedente e debitore.
  • La prova dell'inclusione di uno specifico credito in una cessione in blocco è questione di fatto e documentazione (elenco depositato, atto di deposito notarile, avviso di cessione): la valutazione spetta al giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo per vizi motivazionali.
  • In sede di legittimità non è consentito un riesame libero del merito contrattuale: l'interpretazione delle clausole operata dai giudici di merito è incensurabile se fondata su adeguata motivazione e sui canoni legali di interpretazione.

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