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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9429/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva respinto l'impugnazione dei lodi arbitrali che avevano dichiarato la risoluzione per inadempimento del contratto (avente ad oggetto la coltivazione in affitto della varietà protetta "Sugranineteen"/"Scarlotta seedless"), per due censure principali: (i) nullità/inefficacia della clausola compromissoria per mancata approvazione specifica ex art. 1341 c.c.; (ii) violazione dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 2100/94 e principio di ordine pubblico in relazione alla possibilità per il titolare della privativa di imporre vincoli di commercializzazione sui frutti anche quando il produttore ha ottenuto e pagato la fornitura autorizzata dei costituenti varietali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (relativo all'art. 1341 c.c.) e ha accolto il secondo motivo nella parte rilevante: ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (causa C-176/18, cd. Nadorcott), le clausole contrattuali che attribuiscono al titolare della privativa il potere di determinare unilateralmente a chi debbano essere ceduti i frutti (e di far scattare la risoluzione immediata del contratto per la loro commercializzazione fuori dalla rete indicata) eccedono i limiti dell'art. 13, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 2100/94 e sono nulle per contrarietà all'ordine pubblico. Perciò la sentenza d'appello è stata cassata limitatamente a tale motivo e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato; il primo motivo è stato invece dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio

    art. 13, commi 2 e 3; art. 16; art. 94; art. 95

    L'art. 13 distingue una tutela primaria (costituenti varietali: produzione/riproduzione) e una tutela secondaria (materiale del raccolto). I frutti che non possono essere usati come materiale di moltiplicazione rientrano nella tutela secondaria e sono soggetti alla limitazione dell'art. 13(3): la protezione sui prodotti del raccolto opera solo se essi derivano da un'utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali e se il titolare non ha avuto congrua opportunità di esercitare i propri diritti; di conseguenza una pattuizione contrattuale che estenda indiscriminatamente i diritti del titolare anche sui frutti contrasta con tale regime e può essere nulla per contrarietà all'ordine pubblico.

  • Convenzione UPOV (Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali)

    Ai fini interpretativi del Regolamento 2100/94 la Convenzione UPOV conferma che la tutela primaria riguarda il materiale di riproduzione/moltiplicazione; i materiali destinati soltanto al consumo o non idonei alla moltiplicazione non rientrano automaticamente in tale tutela primaria.

  • Codice civile

    art. 1341 c.c.; art. 1615 c.c.

    Art. 1341 c.c. (approvazione specifica delle clausole vessatorie) non si applica quando il contratto non configura condizioni generali/contratto per adesione; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi specifici del rapporto e delle modifiche pattuite, il contratto non fosse un formulario di massa soggetto all'art. 1341. Art. 1615 c.c. (diritti del produttore sui frutti) è stato richiamato nel riconoscere che i frutti spettano al produttore entro i limiti del contratto.

  • Codice di procedura civile

    L'impugnazione per nullità del lodo è limitata: le violazioni di norme di merito non sono, di regola, causa di nullità salvo che la decisione sia contraria all'ordine pubblico. Pertanto, la nullità per violazione del diritto sostanziale comunitario può essere rilevante solo se emerge una contrarietà a principi fondamentali dell'ordinamento (ordine pubblico).

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-176/18 (Nadorcott)

    C-176/18, 19 dicembre 2019

    La CGUE ha chiarito l'interpretazione dell'art.13 Reg.2100/94: la raccolta di frutti che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione rientra nella tutela secondaria e la protezione del titolare sui prodotti del raccolto è subordinata alle condizioni dell'art.13(3); inoltre il periodo tra pubblicazione della domanda e concessione (art.95) comporta tutela limitata (solo indennizzo), non il potere di vietare l'utilizzo.

Massime di principio

  • Una clausola compromissoria contenuta in un contratto non sarà soggetta all'art. 1341 c.c. quando il contratto non configura condizioni generali o contratto per adesione, ma riguarda una negoziazione riferita a una specifica vicenda e l'altra parte ha potuto richiedere modifiche; tale questione è da valutare caso per caso.
  • Ai sensi del Regolamento (CE) n. 2100/94 (interpretato in C-176/18), i diritti del titolare del CPVR si distinguono in tutela primaria (costituenti varietali/multiplicazione) e tutela secondaria (materiale del raccolto). Per frutti che non possono servire a moltiplicazione, il titolare può esercitare diritti sui prodotti del raccolto solo se questi derivano da una utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali e solo se il titolare non ha avuto congrua opportunità di esercitare i propri diritti sui costituenti.
  • Non sono valide pattuizioni contrattuali che, de facto, estendano il potere del titolare del CPVR oltre i limiti fissati dall'art.13(2)-(3) del Regolamento — in particolare non possono impedire in modo assoluto al produttore, che ha ricevuto legalmente i costituenti varietali, di commercializzare i frutti, pena la nullità per contrarietà all'ordine pubblico.
  • La verifica della contrarietà all'ordine pubblico per rendere sindacabile un lodo arbitrale richiede che l'errore di diritto abbia travalicato il mero 'merito' e abbia violato principi fondamentali e cogenti dell'ordinamento (valori costituzionali o interessi pubblici essenziali come la tutela della produzione agricola e la concorrenza).
  • Nel redigere o negoziare clausole contrattuali relative a varietà vegetali protette, è necessario conformarsi al regime a cascata del Regolamento 2100/94: le restrizioni sui frutti devono essere circoscritte e giustificate dalle condizioni previste dall'art.13(3); altrimenti rischiano la nullità.
  • L'impugnazione dei lodi arbitrali in sede di merito/cassazione è limitata: per ottenere l'annullamento su questioni di diritto sostanziale è necessario dimostrare la violazione di norme fondamentali (ordine pubblico) o altre ipotesi espressamente previste dall'art. 829 c.p.c.

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