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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9422/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa al rimborso dei costi sostenuti per la prosecuzione del servizio di smaltimento rifiuti dopo la risoluzione dei contratti il 31/12/2007. Sogesa lamentava di non essere stata pagata per prestazioni rese nei mesi di febbraio-aprile 2008 ed otteneva una condanna nei confronti di Fibe; Fibe chiedeva poi la manleva/rimborso dalla PCM (mandante) per le somme pagate al fornitore. La questione decisiva è se la mancata esibizione della procedura amministrativa di rendicontazione (prevista dall'OPCM n. 3479/2005) costituisca una condizione preclusiva per il riconoscimento giudiziale del credito e per il rimborso da parte della PCM, o se il giudice civile possa comunque esaminare le prove (fatture, SAL, FIR, atto ricognitivo, ecc.) e disporre eventuale consulenza tecnica d'ufficio per valutare pertinenza e congruità delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della PCM sul tema della giurisdizione (si è formato il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario) e, sul ricorso principale di Fibe, ha accolto i motivi rilevanti (primo, secondo e quarto), rigettato il terzo e dichiarato assorbito il quinto. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato la rendicontazione amministrativa come presupposto insostituibile per il rimborso, omettendo di esaminare la documentazione prodotta e precludendo così a Fibe la possibilità di provare il proprio credito con gli ordinari strumenti processuali (anche disponendo CTU). La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Milano per un nuovo esame; liquidate le spese della presente fase a carico della parte soccombente in cassazione.

Norme richiamate

  • d.l. n. 245/2005, conv. in L. n. 21/2006

    Disposto il regime successivo alla risoluzione dei contratti e l'obbligo per gli ex affidatari di assicurare la prosecuzione del servizio. La Corte ha rilevato che la norma non può essere interpretata come imponendo una rendicontazione amministrativa preclusiva rispetto al sindacato giudiziale sull'esistenza, pertinenza e congruità dei costi

  • d.l. n. 90/2008, conv. in L. n. 123/2008 (art. 12)

    Riferimento normativo richiamato dalla ricorrente; non ha formato ostacolo al sindacato del giudice civile sulla documentazione probatoria

  • O.P.C.M. n. 3479/2005 (art. 1 comma 4; art. 8 comma 2)

    Contiene la procedura di rendicontazione e regole operative. La Corte afferma che l'eventuale obbligo di rendicontazione non può assumere natura di condizione pregiudiziale che escluda il potere del giudice civile di valutare le prove e accertare il credito

  • art. 1720 c.c.

    Richiamato in relazione al rapporto di mandato (mandataria senza rappresentanza) e all'obbligo di rimborso dei costi da parte del mandante; la Corte ha accolto la doglianza nella misura in cui la questione doveva essere valutata anche alla luce delle prove prodotte

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa e di accesso al giudice per provare la propria pretesa è stato ritenuto leso dalla mancata valutazione documentale da parte della Corte territoriale

  • art. 111 comma 6 Cost.; art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    Richiamati in relazione al dovere di motivazione e alla possibilità che la Corte d'appello ometta di considerare elementi probatori; la Corte di legittimità ha censurato la motivazione apparente/omissiva

  • art. 133 c.p.a. lett. p) (giurisdizione)

    Richiamato nel ricorso incidentale della PCM per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per formazione del giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario

  • Cass. ord. n. 11605/2020 (giurisprudenza citata)

    Precedente che aveva confermato la possibilità per la Corte d'appello di svolgere istruttoria, anche con CTU, per verificare la congruità delle spese sostenute dall'affidataria: richiamato dalla Corte come linea argomentativa

  • Cass. n. 25432/2022 (giurisprudenza citata)

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice di legittimità verifica l'effettiva esistenza di pronunce aventi valore di giudicato esterno; usata per escludere la rilevanza di un precedente di merito invocato dalla ricorrente

Massime di principio

  • La procedura amministrativa di rendicontazione prevista dall'OPCM non costituisce di per sé una condizione preclusiva alla tutela giurisdizionale: il giudice civile può esaminare la documentazione prodotta e accertare l'esistenza, la pertinenza e la congruità dei costi, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio.
  • Nei rapporti in cui l'affidataria ha agito sotto il controllo dell'amministrazione ma non in esercizio di poteri autoritativi esclusivi, il rimedio civile resta esperibile e non è sostituibile da una prerogativa amministrativa pregiudiziale.
  • La formazione del giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario impedisce alla P.A. di sollevare successivamente questione di giurisdizione in sede di appello incidentale se la parte ha acquiesciuto o non impugnato la statuizione in primo grado.
  • Il giudice di merito deve motivare compiutamente e valutare i documenti probatori (fatture, SAL, FIR, atti ricognitivi, riepiloghi) prodotti dal ricorrente; l'omessa valutazione può determinare cassazione e rinvio per nuovo esame.
  • In controversie di rimborso tra mandataria e mandante pubblica, è opportuno che la mandataria raccolga e produca documentazione analitica e comprovante inerenza e congruità dei costi per poter ottenere, in sede civile, una verifica piena del credito.

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