Cassazione Civile, Sentenza n. 9478/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato la decisione del Giudice di Pace che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in seguito all'estinzione del credito per cui era stato effettuato l'intervento nel pignoramento; la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c., con riguardo a artt. 112, 115, 116 e 91 c.p.c.) e omessa valutazione di circostanze determinanti (art. 360, n. 5 c.p.c.), nonché la mancata statuizione sul rimborso delle spese per atti di precetto che sostiene di aver notificato prima del pagamento/estinzione del debito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito della "esposizione sommaria dei fatti" previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. (mancata indicazione del terzo pignorato, carenza di informazioni sul credito posto a base del pignoramento, sul contenuto della dichiarazione di quantità del terzo, sull'atto di intervento e sugli atti di precetto). La Corte ha inoltre osservato che, comunque, la decisione impugnata è conforme a diritto: l'estinzione del credito fa venir meno il diritto dell'esecuzione forzata e legittima l'opposizione; le spese per precetto non sono automaticamente riconoscibili come spese di esecuzione in favore dell'interveniente (il precetto non è atto necessario per intervenire) e l'onere della prova della notificazione degli atti di precetto grava sul creditore che ne chiede il rimborso. Per questi motivi ricorso inammissibile; rilevata altresì l'applicabilità delle disposizioni sul contributo unificato (art. 13, co. 1‑quater, DPR 115/2002 introdotto dalla legge 228/2012). Nessuna determinazione sulle spese processuali in favore dell'intimata, non avendo questa svolto difesa in Cassazione.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione: esposizione sommaria dei fatti essenziale e insufficienza a sanare il vizio mediante altri atti o memorie; carenza porta all'inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Obbligo di richiamare il contenuto degli atti critici (atto di intervento, atti di precetto) con specificità; la mancanza di dettaglio costituisce vizio di specificità del ricorso.
Motivo di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; ricorso non ritenuto adeguato a mostrare tale violazione.
Motivo per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su circostanze decisive; la Corte ha ritenuto che il ricorso non evidenziasse adeguatamente tali omissioni.
Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; la Corte conferma che l'opposizione è fondata se il credito si è estinto, anche se l'estinzione è sopravvenuta dopo pignoramento o intervento.
Disciplina delle spese di esecuzione; la Corte osserva che le spese per atti di precetto non sono riconoscibili come spese di esecuzione all'interveniente quando il precetto è superfluo all'intervento.
Riferimento alla liquidazione e compensazione delle spese di lite: la Corte ritenne coerente la compensazione disposta, dato che l'opposizione risultava fondata e quindi la compensazione è, in concreto, favorevole all'opposta.
Norma riferita all'obbligo di versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato in presenza dei presupposti processuali (rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione).
art. 1, comma 17 (che ha inserito l'art. 13, co. 1‑quater nel DPR 115/2002)
Norma che ha introdotto nel DPR 115/2002 disposizioni sul contributo unificato richiamate dalla Corte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti (art. 366 c.p.c.); la mancata indicazione di elementi essenziali (es. identità dei litisconsorti necessari, contenuto dell'intervento, documenti contestati) determina inammissibilità.
- In materia di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), l'estinzione del credito fa venir meno il diritto all'esecuzione forzata e legittima l'accoglimento dell'opposizione, anche se l'estinzione è sopravvenuta dopo il pignoramento o l'intervento.
- Le spese sostenute per atti di precetto non sono automaticamente riconoscibili come spese di esecuzione a favore dell'interveniente, poiché il precetto non è atto necessario all'intervento; l'onere della prova della notificazione degli atti di precetto grava sul creditore che ne chiede il rimborso.
- Non è possibile sanare in Cassazione, mediante memorie depositate successivamente, carenze di contenuto-forma del ricorso che sono requisiti obbligatori; tali elementi devono essere presenti nel testo originario del ricorso.
- La compensazione delle spese di lite può essere disposta anche se una parte è virtualmente soccombente: l'esito pratico (ad es. compensazione) può essere favorevole all'opposta e non costituisce di per sé motivo di annullamento.
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