Cassazione Civile, Sentenza n. 9451/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Zeus Finance impugnava la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva accolto, in parte, l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Enrico Pacileo escludendo Zeus dal riparto. Il motivo decisivo accolto in Cassazione denunciava la violazione delle norme sulla fase introduttiva delle opposizioni esecutive (art. 618 c.p.c. e connesse): Pacileo non avrebbe rispettato i termini perentori per la notificazione dell'atto introduttivo e non si sarebbe svolta regolarmente la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione. In sostanza, la censura sosteneva che l'opposizione era stata introdotta o proseguita in violazione dei termini perentori previsti dalla legge e quindi era inammissibile o improcedibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso: ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'opposizione proposta da Pacileo inammissibile. La Corte ha ritenuto che il mancato rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 618 c.p.c. (sia che il termine qualificato dal giudice fosse quello per la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, sia che fosse quello per l'introduzione del giudizio di merito) fosse imputabile all'opponente e determinasse l'improcedibilità/inammissibilità del merito dell'opposizione. Gli altri motivi del ricorso sono stati assorbiti. Per le spese si è provveduto secondo il principio della soccombenza.
Norme richiamate
art. 618 c.p.c.
I termini indicati sono perentori: il primo comma per la notificazione del ricorso al giudice dell'esecuzione ai fini della fase sommaria, il secondo per l'introduzione del giudizio di merito; la loro violazione, se imputabile all'opponente, impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizione
art. 615, 617 e 619 c.p.c.
Confermano la struttura bifasica dell'opposizione esecutiva: fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione e, successivamente, il giudizio di merito a cognizione piena
art. 163-bis c.p.c.
Riferito ai termini per la comparizione e per la notificazione: il termine fissato dal giudice per la notificazione può coincidere con i termini abbreviati di cui all'art. 163-bis, ridotti della metà, e sono da considerarsi perentori se così qualificati dalla legge
art. 289 c.p.c.
La parte, quando il giudice dell'esecuzione non abbia fissato il termine per l'introduzione del merito, può chiedere al giudice la fissazione di tale termine o introdurre/riassumere il giudizio di merito entro il termine perentorio previsto dall'art. 289; è un rimedio a tutela della parte solo se esercitato nel termine perentorio
art. 382, comma 3, c.p.c.
Norma richiamata in relazione all'improcedibilità della domanda di merito quando la fase sommaria non è regolarmente instaurata; connessa alla valutazione di inammissibilità
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Richiamati come fondamento formale del mezzo di cassazione (violazione di norme processuali e contraddittorietà/insufficiente motivazione) con cui si denunciava l'erronea applicazione delle regole sulla fase introduttiva dell'opposizione
art. 512 e 617 c.p.c.
Norme relative all'opposizione agli atti esecutivi e alla sua disciplina procedurale, richiamate per inquadrare la natura dell'opposizione proposta da Pacileo
art. 156 e 158 c.p.c.
Richiamate nel motivo di cassazione per censurare la motivazione e l'applicazione delle norme processuali; la Corte ha comunque deciso che il vizio decisivo era la violazione dei termini perentori di cui all'art. 618
Massime di principio
- Le opposizioni agli atti esecutivi successive all'inizio dell'esecuzione seguono una struttura bifasica: una fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione e, solo successivamente, il giudizio di merito a cognizione piena; la regolarità di questa sequenza è essenziale per l'ammissibilità del merito.
- I termini previsti dall'art. 618 c.p.c. (sia per la notificazione al giudice dell'esecuzione sia per l'introduzione del merito) sono perentori: la loro violazione imputabile all'opponente determina l'inammissibilità o l'improcedibilità del giudizio di merito.
- Se l'omissione o l'irregolarità della fase sommaria è imputabile alla cancelleria o al giudice (errore dell'ufficio giudiziario), l'opponente non decade automaticamente: il vizio può essere sanato richiedendo la fissazione del termine ai sensi dell'art. 289 c.p.c. o introducendo/riassumendo il merito entro il termine perentorio previsto dalla giurisprudenza.
- L'erronea forma dell'atto introduttivo (es. ricorso invece di citazione) può essere sanata, ma soltanto se l'atto richiesto dalla legge sia stato notificato alla controparte entro il termine perentorio fissato; altrimenti la sanatoria non opera.
- Il mancato rispetto dei termini perentori non può essere sanato da successivi provvedimenti che proroghino o concedano nuovi termini una volta che la decadenza sia già maturata; tali provvedimenti sono privi di efficacia se si è già verificata la perdita della facoltà processuale.
- In ipotesi di dubbio circa l'attribuibilità dell'errore (alla parte o all'ufficio), il giudice deve valutare l'imputabilità per decidere tra nullità sanabile (errore dell'ufficio) e inammissibilità per decadenza (errore imputabile all'opponente); la distinzione ha conseguenze decisive sulla possibilità di rinnovare il giudizio.
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