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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17924/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che l'inammissibilità fosse dipesa da assenza di colpa del ricorrente nella sua determinazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità penale, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché articolava censure confutative e meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta, senza introdurre rilievi idonei a scalfire la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non si applica solo quando il ricorrente non abbia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze confutative o meramente reiterative, prive di reale specificità e di autonoma capacità demolitoria, non consentono il sindacato di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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