Cassazione Penale, Sentenza n. 8652/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Mantova (13/11/2020) per il reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 2 d.lgs. n. 74/2000. L'accusa era di avere, in qualità di amministratori della Tecnova Greenhouse Engineering S.r.l., indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale 2013 avvalendosi di due fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da Fazzari Salvatore (imponibile complessivo €22.500, IVA €4.950). I ricorrenti lamentavano: errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 (sostenevano che le fatture erano annotate nella contabilità della società e pagate con mezzi tracciabili, sicché non poteva ritenersi la fittizietà); vizio di motivazione per presunta errata valutazione delle testimonianze (in particolare della teste Savio, di Fazzari e di altri testi); mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); e sollevavano questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 per assenza di una soglia di rilevanza penale, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale: la scelta legislativa di punire l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti senza soglia è discrezionale e giustificata dalla particolare insidiosità della condotta. I motivi che sollevavano la revisione della valutazione delle prove sono stati ritenuti inammissibili in quanto tentavano una nuova lettura e rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità; la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la fittizietà delle operazioni, fondata su elementi convergenti (consegna del quaderno contabile 'parallelo', mancanza di registrazione nelle scritture dell'emittente, contraddizioni, movimenti contabili anomali, assenza di documentazione di spesa). La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata respinta: la Corte d'appello aveva motivatamente escluso la particolare tenuità, richiamando la gravità della condotta, il coinvolgimento di un dipendente nella contabilità occulta e la non modesta riduzione dell'imposta realizzata. Sono state incombinate le spese e disposto il versamento alla Cassa delle Ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato che l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nell'ambito dei delitti dichiarativi, è considerato particolarmente insidioso per l'erario e può essere punito indipendentemente dal superamento di una soglia di punibilità: il legislatore ha discrezionalità nel delimitare le condotte punibili e può escludere una soglia quando la condotta è ritenuta intrinsecamente pericolosa.
art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato dai ricorrenti per confronto: la Corte osserva che il confronto tra fattispecie (art. 2 vs art. 10-bis) non è omogeneo e quindi la diversa disciplina e la presenza di soglie in altre fattispecie non rende irragionevole la scelta del legislatore di punire ex art. 2 senza soglia.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva della condotta, delle modalità e delle conseguenze; nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto non applicabile la causa per la gravità della condotta, il coinvolgimento di una dipendente e la rilevante diminuzione d'imposta, decisione non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di motivazione.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la responsabilità è stata accertata in capo agli amministratori in concorso con l'emittente delle fatture.
Norma procedurale che stabilisce conseguenze economiche per ricorsi dichiarati manifestamente infondati: applicata per condanna alle spese e versamento alla Cassa delle Ammende.
artt. 3 e 27 Cost.
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale: gli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 27 (finalità rieducativa della pena e riserva di legge penale) sono stati valutati ma la Corte ha ritenuto che la disciplina penale impugnata non violi tali principi in modo manifesto e irragionevole.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è possibile rinnovare la valutazione del merito delle prove: i ricorsi che propongono una lettura alternativa delle risultanze istruttorie sono inammissibili se la motivazione di merito è logica e non manifestamente illogica.
- L'utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti è considerato dal legislatore e dalla giurisprudenza fattispecie particolarmente insidiosa per l'erario e può essere punito anche senza una soglia minima di rilevanza economica.
- Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario dimostrare, con argomentazione probante, la esiguità della condotta nel suo complesso; il coinvolgimento di terzi (es. dipendenti) o consistenti risparmi d'imposta ostano all'applicazione della tenuità.
- Le censure di illegittimità costituzionale contro scelte legislative richiedono la dimostrazione di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della norma rispetto a fattispecie omogenee; una differenziazione normativa è legittima se esistono ragioni obiettive che giustificano la diversa disciplina.
- Quando vi è una 'doppia conforme' (Tribunale e Corte d'appello concordi sulla responsabilità), il sindacato di legittimità è ulteriormente limitato e il ricorso deve dimostrare vizi di motivazione gravi o errori di diritto per essere ammissibile.
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