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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33737/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per rapina aggravata e lesioni aggravate: 1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per presunte modalità irregolari del controesame in primo grado; 2) travisamento della prova e manifesta illogicità per non aver valutato le contraddizioni nella deposizione della persona offesa; 3) errata applicazione della legge per la mancata considerazione della condizione di procedibilità del reato di lesioni; 4) errata determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al controesame (primo), al travisamento della prova (secondo) e alla determinazione della pena (quarto), affermando che l'esame e il controesame si sono svolti correttamente, che il ricorso tentava una rivalutazione di merito non consentita in Cassazione e che la comparazione delle circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il terzo motivo è stato considerato ripetitivo e già correttamente risolto dalla Corte d'appello. Perciò il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a un'ammenda di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 610 comma 5

    Consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza udienza orale quando non è stata richiesta la trattazione orale nei termini; giustifica la decisione camerale nel caso concreto.

  • Codice di procedura penale, art. 611 comma 1-bis e ss.

    art. 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.

    Disciplina le modalità procedurali relative alla trattazione e alla decisione senza udienza; applicata per confermare la legittimità della trattazione in camera di consiglio.

  • Codice di procedura penale, art. 191

    Prevede l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese in violazione di norme sul contraddittorio; la Corte ha ritenuto non sussistente tale violazione nel caso concreto.

  • Codice di procedura penale, art. 181

    Disposizione sulle nullità relative; la Corte ha richiamato il principio per cui eventuali nullità relative sono sanate se la parte non eccepisce tempestivamente.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso tentava una rivalutazione di merito non prevista da questa norma.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 3

    Stabilisce i limiti e le conseguenze dell'impugnazione; citato per affermare l'improcedibilità di richieste di riesame di merito davanti alla Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è un giudice di merito: non può riconsiderare la valutazione probatoria fatta dai giudici di merito salvo i casi strettamente previsti (es. travisamento della prova inteso come errata trasposizione del "significante").
  • Le lamentele sulla condotta del Presidente del collegio durante l'esame testimoniale producono, se fondate, una nullità relativa sanabile se non eccepita tempestivamente dalla parte; quindi è fondamentale sollevare subito le eccezioni in dibattimento.
  • La trattazione del ricorso in camera di consiglio senza udienza orale è legittima quando non sia stata richiesta la trattazione orale nei termini previsti (art. 610 e 611 c.p.p.).
  • Questioni attinenti alla commisurazione della pena, al riconoscimento e al raffronto di circostanze attenuanti/aggiravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e possono essere sindacate in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Per far valere vizi procedurali o di diritto (es. mancanza della condizione di procedibilità) è necessario prospettarli in modo specifico e motivato; deduzioni generiche o ripetitive sono normalmente inammissibili in sede di legittimità.

Testo integrale

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