Cassazione Penale, Sentenza n. 21266/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 09/11/2021 limitatamente all'obbligo di presentazione presso il comando di polizia. Rimane intatta la parte amministrativa concernente il divieto di accesso a impianti/manifestazioni. La cancelleria è stata incaricata di comunicare il dispositivo al Questore di Genova.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che aveva convalidato il provvedimento del Questore (divieto di accesso e obbligo di presentazione). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e nullità per essere stata emessa la convalida prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, impedendo così l'effettivo esercizio del diritto di difesa e la presentazione di memorie o deduzioni entro il termine ritenuto necessario dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 (commi rilevanti)
la notifica del provvedimento del questore deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento
Sebbene la norma non fissi espressamente il termine entro cui presentare memorie, la giurisprudenza e la Corte interpretano che il destinatario debba disporre di un termine dilatorio minimo di 48 ore decorrenti dalla notifica, per permettere l'effettivo esercizio del diritto di difesa; il pubblico ministero e il giudice devono rispettare i termini procedurali previsti per la richiesta e l'adozione della convalida.
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
La convalida del provvedimento del questore intervenuta prima del decorso del termine di 48 ore integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza che ha convalidato la prescrizione imposta (con perdita di efficacia, quanto all'obbligo di presentazione).
Massime di principio
- Il termine di 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa decorre dalla notifica del provvedimento del Questore; il destinatario deve poter presentare memorie entro tale termine.
- La convalida giudiziale del provvedimento questorile prima del decorso delle 48 ore dalla notifica determina nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p.) e può essere annullata senza rinvio.
- L'annullamento per violazione del termine dilatorio riguarda in particolare la misura dell'obbligo di presentazione; la parte amministrativa del provvedimento (es. divieto di accesso a impianti/manifestazioni) resta in linea di massima intangibile salvo ulteriori profili di illegittimità.
- In presenza di una notifica, il difensore dovrebbe considerare tempestivamente la presentazione di memorie entro 48 ore e, se il giudice convalida prima di tale termine, valutare impugnazione per nullità procedurale.
- Il pubblico ministero è tenuto a chiedere la convalida entro 48 ore dalla notifica e il giudice che intenda convalidare deve adottare il provvedimento entro le 48 ore successive; il mancato rispetto di questi termini può compromettere l'efficacia delle prescrizioni imposte.
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