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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28707/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena, sull'accordo delle parti, in anni due e mesi sei di reclusione per reati in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, deducendo difetto di motivazione nella determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che, contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono proponibili doglianze sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché il ricorso atteneva solo alla motivazione sulla pena e non denunciava illegalità della sanzione, è stato ritenuto motivo non consentito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo non consentita la censura proposta contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. Non essendo stata dedotta un'illegalità della pena, ma soltanto un vizio di motivazione sulla sua determinazione, non vi era spazio per l'annullamento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Per la sentenza emessa all'esito del concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione; sono invece inammissibili le doglianze sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato per escludere la deducibilità della mancata valutazione delle cause di proscioglimento nel peculiare giudizio ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 444 c.p.p.

    Usato in comparazione per evidenziare che il concordato in appello ha fisionomia diversa dal patteggiamento, poiché nel concordato si rinuncia ai motivi di impugnazione e non si possono contestare responsabilità e qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 448-bis c.p.p.

    Richiamato per sottolineare che, rispetto al patteggiamento, le ipotesi di annullamento sono nel concordato in appello più limitate e sostanzialmente confinate all'illegalità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso 'senza formalità'.

Massime di principio

  • Nel ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono deducibili soltanto vizi inerenti alla validità del concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione, non già censure sul merito della quantificazione della pena.
  • La doglianza sulla determinazione della pena è scrutinabile in cassazione solo se la sanzione risulti illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Il concordato in appello ha una struttura diversa dal patteggiamento: la rinuncia ai motivi di impugnazione comporta l'impossibilità di rimettere in discussione responsabilità e qualificazione giuridica del fatto.
  • Quando il ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è fondato su un motivo non consentito, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, modulato secondo il coefficiente di colpa rilevato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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