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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11660/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente ha chiesto la correzione di un precedente provvedimento della Corte di cassazione nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali. In particolare ha dedotto che la controversia originaria, sorta dall'opposizione a due decreti ingiuntivi, aveva un valore superiore a euro 260.000 e che, pertanto, la liquidazione delle spese in euro 5.200 in suo favore sarebbe stata erronea; inoltre ha sostenuto che sarebbe stato attribuito a un interventore meramente intervenuto in causa un importo maggiore di euro 7.000. La doglianza è stata formalmente proposta come istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., ma il contenuto sostanziale mirava a contestare la quantificazione delle spese e la determinazione del valore della lite.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. sia utilizzabile solo per rimediare a una divergenza tra volontà del giudice e sua rappresentazione grafica, purché rilevabile immediatamente dal testo del provvedimento e senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Poiché il ricorso non denunciava un mero errore materiale, ma pretendeva di correggere presunti errori di giudizio relativi al valore della causa e alla liquidazione delle spese, la Corte lo ha dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    Il rimedio per correzione dell'errore materiale è esperibile solo per eliminare un difetto di corrispondenza tra decisione voluta e sua trascrizione grafica, purché l'errore sia riconoscibile dal testo del provvedimento e non comporti una modifica del contenuto decisorio.

  • Cass. 572/2019

    Richiamata come precedente conforme sul perimetro dell'errore materiale correggibile.

  • Cass. 16877/2020

    Richiamata come precedente conforme sul perimetro dell'errore materiale correggibile.

  • Cass. 3442/2022

    Richiamata come precedente conforme sul perimetro dell'errore materiale correggibile.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c. è ammissibile solo quando l'inesattezza sia puramente grafica o trascrittiva e risulti dal confronto tra motivazione e dispositivo, senza necessità di valutazioni ulteriori.
  • Non è consentito utilizzare il procedimento di correzione per ottenere una revisione del giudizio espresso dal provvedimento, né per contestare valutazioni discrezionali come il valore della lite o la liquidazione delle spese processuali.
  • Se la parte censura il contenuto decisorio della pronuncia, anche quando formalmente prospetta un errore materiale, la domanda è inammissibile perché mira a modificare la decisione e non a correggerne la mera rappresentazione esterna.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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