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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38163/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello censurando: (1) nullità per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza ai difensori di fiducia nominati dopo l'emissione del decreto; (2) violazione del diritto di difesa per mancato rispetto del termine minimo di 15 giorni per chiedere la discussione in presenza e per tardiva comunicazione delle conclusioni della Procura Generale; (3) carenza di dolo e insufficiente valutazione probatoria circa l'ocultamento/distruzione della documentazione contabile (in particolare molte fatture erano annotate in contabilità o erano conservate dai terzi); (4) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con riferimento a un'evasione di circa 3.000 euro e alla personalità dell'imputato al momento del fatto; (5) errata applicazione della recidiva e delle conseguenti aggravazioni (artt. 62-bis, 132, 133 c.p.) senza adeguata motivazione sulla pericolosità; (6) intervenuta prescrizione del reato dato che l'accertamento fiscale è del 20 aprile 2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato e ha confermato la condanna inflitta in primo e secondo grado (pena di 1 anno di reclusione per il reato di cui all'art.10 D.Lgs. 74/2000, con applicazione della recidiva reiterata). La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi processuali relativi alla notifica del decreto e alla tardiva comunicazione delle conclusioni, considerando che i difensori erano presenti o non avevano sollevato eccezioni in udienza; ha affermato che la mancata comunicazione delle conclusioni della Procura, nell'ambito della disciplina emergenziale, non comporta automaticamente nullità pregiudizievole se la difesa ha potuto presentare le proprie conclusioni e la questione non è stata tempestivamente eccepita; ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione di merito sulla sussistenza del dolo specifico per occultamento/distruzione di documenti contabili, anche in considerazione della scelta selettiva di conservare alcune fatture e dell'esigenza di controlli incrociati presso terzi per ricostruire il volume d'affari; ha escluso la particolare tenuità del fatto per la presenza di precedenti rilevanti e ha motivato l'applicabilità della recidiva; ha infine dichiarato infondato il motivo di prescrizione perché il reato di occultamento di documenti contabili ha natura permanente fino all'accertamento fiscale (20 aprile 2011) e la recidiva incide sul computo del termine prescrizionale.

Norme richiamate

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma relativa alla violazione di legge dedotta in relazione a vizi di notifica; la Corte valuta la questione alla luce della giurisprudenza sulla nullità per omessa notifica

  • artt. 178, 179, 180 cod. proc. pen.

    Usati per distinguere tra nullità assolute e nullità generali/intermedie: l'omessa notifica integra nullità assoluta solo se ha determinato l'assenza del difensore; se il difensore è presente la nullità è di altro ordine

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limitazione dei motivi di ricorso in cassazione nei termini strettamente necessari per la motivazione; richiamata per la struttura del ricorso

  • art. 23 d.l. 149/2020

    Norma emergenziale richiamata per la disciplina del giudizio d'appello in materia cartolare e per i poteri della Corte di pronunciare la decisione in udienza; usata per sostenere la correttezza della decisione resa in udienza del 27/4/2021

  • art. 23-bis d.l. 137/2020 (conv. L.176/2020)

    Richiamato in relazione alla disciplina emergenziale su conclusioni scritte della Procura: la mancata comunicazione integra nullità generale a regime intermedio ma non impedisce la presentazione delle conclusioni della difesa

  • art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione; la Corte conferma che integra il reato anche l'occultamento di fatture passive e che il dolo può risultare dalla condotta selettiva di conservazione dei documenti

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla particolare tenuità del fatto: la Corte nega l'applicazione per la presenza di precedenti della stessa indole e per la gravità complessiva valutata in sede di merito

  • art. 62-bis, artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati rispetto alle attenuanti generiche e alla determinazione della pena; la Corte ritiene corretta la valutazione del merito che esclude le attenuanti e applica le aggravazioni per recidiva

  • artt. 157, 161 e 99 cod. pen.

    Richiamati per il calcolo della prescrizione: la recidiva incide sull'allungamento del termine prescrizionale e, poiché il reato è permanente sino all'accertamento fiscale, la prescrizione non era intervenuta

  • art. 24 e 111 Costituzione

    Richiamati in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte interpreta tali principi alla luce della disciplina processuale e della giurisprudenza applicabile

Massime di principio

  • L'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore nominato dopo l'emissione del decreto non determina automaticamente la nullità assoluta: la nullità è insanabile solo se ha comportato l'effettiva assenza del difensore; se il difensore è presente in udienza e non eccepisce, la nullità non è pregiudizievole.
  • Nella disciplina processuale emergenziale (d.l. 137/2020 e successive integrazioni) la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero può integrare una nullità di rango intermedio, ma non impedisce alla difesa di formulare le proprie conclusioni; l'eccezione deve essere sollevata tempestivamente per essere efficace.
  • Ai fini del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.Lgs.74/2000) il dolo specifico può desumersi anche dalla scelta selettiva di conservare solo taluni documenti e dalla necessità, per la ricostruzione economica, di acquisire documentazione presso terzi; non è richiesta l'impossibilità assoluta di ricostruire il reddito, ma anche la necessità di controlli incrociati può essere sintomatica di offesa al patrimonio impositivo.
  • Le fatture passive (ricevute da terzi) possono costituire oggetto di occultamento rilevante penalmente, in quanto incidono sulla ricostruzione dei costi e, indirettamente, sui redditi e sugli introiti del soggetto emittente.
  • Il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura permanente e si considera protratto fino alla data dell'accertamento fiscale: il termine di prescrizione decorre da tale accertamento.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti è una valutazione di merito che può essere esclusa se sussistono precedenti della stessa indole o altri elementi ostativi; in cassazione tali censure sono difficilmente ammesse se consistono in mera rivalutazione del fatto.

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