Cassazione Penale, Ordinanza n. 13600/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi reiterativi di deduzioni già esaminate e respinte in appello e comunque manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato, dopo il rigetto in appello delle sue doglianze. I motivi riguardavano, da un lato, il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; dall'altro, il vizio di manifesta illogicità e la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che entrambe le censure riproponevano sostanzialmente questioni già sollevate in appello e già disattese con motivazione esente da vizi logici. Inoltre, le doglianze erano rivolte a sindacare la valutazione di merito sulla concessione delle attenuanti e la graduazione della pena, ambiti nei quali il controllo di legittimità è limitato ai casi di illogicità manifesta o arbitrio.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non richiedono la valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti; è sufficiente che il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del diniego.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivato in modo sufficiente quando il giudice di merito richiami gli elementi decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti o emergente dagli atti.
- In sede di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa valutazione di merito a quella del giudice di appello, salvo che la determinazione della pena sia affetta da manifesta illogicità o arbitrio.
- Sono inammissibili in cassazione le doglianze meramente reiterative di questioni già dedotte in appello e già specificamente disattese con motivazione immune da vizi logici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13433/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13434/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13435/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13436/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13437/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_penale · 14 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13439/2026 del 14/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →