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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13600/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi reiterativi di deduzioni già esaminate e respinte in appello e comunque manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato, dopo il rigetto in appello delle sue doglianze. I motivi riguardavano, da un lato, il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; dall'altro, il vizio di manifesta illogicità e la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che entrambe le censure riproponevano sostanzialmente questioni già sollevate in appello e già disattese con motivazione esente da vizi logici. Inoltre, le doglianze erano rivolte a sindacare la valutazione di merito sulla concessione delle attenuanti e la graduazione della pena, ambiti nei quali il controllo di legittimità è limitato ai casi di illogicità manifesta o arbitrio.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non richiedono la valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti; è sufficiente che il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del diniego.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivato in modo sufficiente quando il giudice di merito richiami gli elementi decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti o emergente dagli atti.
  • In sede di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa valutazione di merito a quella del giudice di appello, salvo che la determinazione della pena sia affetta da manifesta illogicità o arbitrio.
  • Sono inammissibili in cassazione le doglianze meramente reiterative di questioni già dedotte in appello e già specificamente disattese con motivazione immune da vizi logici.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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