Cassazione Civile, Ordinanza n. 22849/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca/poste)
La controversia
La lite nasce dal pagamento, da parte di un operatore postale, di un assegno di traenza non trasferibile emesso all'ordine di un beneficiario determinato, ma riscosso da soggetto diverso dal legittimo prenditore. La società assicuratrice emittente conveniva in giudizio l'operatore postale chiedendo la condanna al rimborso dell'importo di euro 5.000, sostenendo che la negoziazione fosse avvenuta con modalità negligenti e in violazione della disciplina sull'assegno non trasferibile. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo non provata la diligenza professionale richiesta e escludendo il concorso di colpa della danneggiata per avere spedito l'assegno con posta ordinaria. In cassazione l'operatore postale deduceva, con due motivi, che: (1) la responsabilità prevista dall'art. 43 l. assegni non sarebbe oggettiva ma soggetta a prova della diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., prova che nel caso sarebbe stata fornita; (2) la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso il concorso colposo della mittente ex art. 1227, comma 1, c.c., nonostante l'invio del titolo tramite posta ordinaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso mirasse in sostanza a un nuovo scrutinio di merito sui controlli compiuti nell'identificazione del presentatore e sulla valutazione già compiuta dal giudice d'appello circa l'assenza di prova liberatoria. Ha invece accolto il secondo motivo, perché la decisione impugnata era in contrasto con il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la spedizione di un assegno, anche non trasferibile, per posta ordinaria espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e può integrare concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., concorrendo causalmente con l'eventuale colpa della banca/operatore nella identificazione del presentatore. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1736/1933
"colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento"
La norma è letta nel quadro della responsabilità contrattuale della banca/operatore negoziatore dell'assegno non trasferibile; non è qualificata come responsabilità oggettiva, ma come responsabilità soggetta alla prova liberatoria dell'assenza di colpa.
La diligenza richiesta è quella qualificata dell'operatore professionale; la responsabilità si valuta alla luce dei controlli esigibili in concreto nella verifica del prenditore.
La banca/operatore negoziatore può liberarsi provando che l'inadempimento non è a sé imputabile.
La condotta del mittente che spedisce un assegno non trasferibile con posta ordinaria può integrare concorso colposo, riducendo o escludendo il risarcimento in ragione del contributo causale all'evento.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre la vicenda alla disciplina del titolo di credito e della legittimazione alla prestazione.
Richiamato nel contrasto giurisprudenziale; la Corte aderisce all'orientamento che non assimila integralmente la responsabilità della banca negoziatrice al pagamento al creditore apparente.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del motivo sul concorso di colpa; non assume però rilievo decisivo nella soluzione adottata.
d.m. 26 febbraio 2004
Richiamato con riferimento alla carta della qualità del servizio postale; la Corte lo considera irrilevante rispetto al principio di concorso colposo affermato dalle Sezioni Unite.
legge n. 445/2000
Richiamata nel primo motivo, senza che dalla decisione emerga un'autonoma portata decisiva nel dispositivo.
Massime di principio
- La responsabilità dell'operatore che negozia un assegno non trasferibile a favore di soggetto diverso dal beneficiario è di natura contrattuale e va valutata secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., con possibilità per il debitore di fornire prova liberatoria ex art. 1218 c.c.
- Il giudice di merito può escludere la prova liberatoria quando i controlli svolti sull'identità del presentatore e sull'autenticità del titolo non risultino completi e coerenti con la situazione concreta, specie se vi siano elementi che avrebbero dovuto indurre a sospetto.
- La spedizione di un assegno, anche se munito di clausola di intrasferibilità, tramite posta ordinaria costituisce condotta imprudente idonea a integrare concorso colposo del mittente ex art. 1227, comma 1, c.c., poiché espone volontariamente il titolo a un rischio ulteriore rispetto a modalità di trasmissione più sicure.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la critica alla motivazione in una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti già compiuto dal giudice di merito, quando la valutazione sia logicamente e complessivamente coerente.
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