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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04025/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non fondati i motivi perché reiterativi di doglianze già esaminate e respinte in appello con motivazione congrua e insindacabile in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva definito la sua responsabilità in relazione a una condotta in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la quantità di droga e le modalità della condotta imponessero tale diversa qualificazione. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza impugnata sulla recidiva, definendola apodittica e contraddittoria. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure riproponevano questioni già valutate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette: quanto alla qualificazione del fatto, la Corte di appello aveva valorizzato il quantitativo di droga e le modalità della condotta; quanto alla recidiva, aveva motivato sulla tipologia dei precedenti penali e sulla maggiore pericolosità sociale e capacità a delinquere dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La richiesta di riqualificazione nella fattispecie di lieve entità è stata respinta perché incompatibile, secondo la valutazione di merito, con il quantitativo di sostanza e con le modalità della condotta.

  • recidiva

    La recidiva è stata ritenuta correttamente motivata in appello in ragione dei precedenti penali e dell'indice di maggiore pericolosità sociale e capacità a delinquere.

  • spese processuali

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • Cassa delle ammende

    In conseguenza dell'inammissibilità, è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione логicamente e giuridicamente corretta dal giudice di appello.
  • La configurabilità della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti va valutata alla luce di elementi fattuali quali il quantitativo di sostanza detenuta e le modalità della condotta, che possono escludere la riqualificazione richiesta.
  • La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando valorizza la tipologia dei precedenti penali e la conseguente maggiore pericolosità sociale o capacità a delinquere dell'imputato; tale apprezzamento, se congruamente argomentato, non è sindacabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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