Ordinanza n. 1553/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità – Servizio di Psicologia 1^ Divisione – Commissione Attitudinale, del 12.12.2025, notificato in pari data, con il quale è stato comunicato il giudizio di non idoneità della candidata -OMISSIS-, per cui, ai sensi dell’art. 24, punto 9, D.M. 09 settembre 2022 nr. 168, è stata decretata l’esclusione della candidata dal concorso pubblico per l’assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato anno 2025; 2) del verbale della Commissione attitudinale - Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale di Sanità – Servizio di Psicologia I Divisione, del 12.12.2025. con il quale la candidata -OMISSIS- è stata dichiarata “non idonea” ai sensi dell’art. 24 lettera b) del D.M. 09/09/2022, n. 168; 3) della relazione psicologica, ex art. 24, c. 7, lett. A) I par., D.M. n. 168/2022, del Servizio Psicologia I Divisione del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale di Sanità, a firma del Commissario tecnico psicologo della Polizia di Stato, del 10.12.2025, con la quale, ai fini del giudizio della Commissione attitudinale si formula la seguente proposta “non compatibile con il profilo per cui concorre”; 4) di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti e successivi alla comunicazione di esclusione de qua, compresa la successiva graduatoria che sarà stilata all’esito dello svolgimento delle prove in questione; 5) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente che, ove lesivo, ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale, il verbale della Commissione attitudinale e la relazione psicologica posta a fondamento dell'esclusione dal concorso. Nella fase cautelare ha dedotto, in particolare, profili di contraddittorietà e carenza motivazionale tra il giudizio finale negativo della Commissione e il giudizio sostanzialmente positivo espresso dal perito selettore all'esito del colloquio preliminare individuale. Il giudice ha rilevato una specifica contraddizione con riguardo alla fluidità dell'eloquio: il perito selettore si era espresso positivamente, mentre la valutazione dello psicologo descriveva l'eloquio come talvolta meccanico e poco spontaneo. La ricorrente ha inoltre contestato la sufficienza della motivazione del giudizio finale, pur non sostenendo che la Commissione fosse vincolata al precedente parere del perito selettore.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente un sufficiente fumus boni iuris, con riserva dell'approfondimento nella fase di merito. Ha ravvisato profili di contraddittorietà tra la valutazione finale della Commissione e il giudizio sostanzialmente positivo del perito selettore, nonché una motivazione carente, poiché il giudizio finale non esponeva con sufficiente chiarezza le ragioni della non idoneità, specialmente in relazione a un profilo valutato positivamente nel colloquio preliminare. La Commissione non era vincolata dal parere preliminare, ma avrebbe dovuto motivare adeguatamente l'eventuale esito difforme. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha disposto il riesame della candidata da parte di una Commissione in diversa composizione, assegnando all'Amministrazione sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha fissato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 24, punto 9, D.M. 9 settembre 2022, n. 168
... è stata decretata l’esclusione della candidata dal concorso pubblico per l’assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato anno 2025
La disposizione è indicata quale base normativa dell'esclusione conseguente al giudizio di non idoneità.
art. 24, lettera b), D.M. 9 settembre 2022, n. 168
... la candidata -OMISSIS- è stata dichiarata “non idonea”
La disposizione è richiamata quale fondamento del giudizio di non idoneità attitudinale.
art. 24, comma 7, lettera a), primo paragrafo, D.M. 9 settembre 2022, n. 168
... ai fini del giudizio della Commissione attitudinale si formula la seguente proposta “non compatibile con il profilo per cui concorre”
La norma è richiamata in relazione alla relazione psicologica e alla proposta valutativa posta a fondamento del giudizio della Commissione.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha provveduto disponendo il riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute ai fini dell'oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede di valutazione cautelare, un giudizio di non idoneità attitudinale può presentare sufficiente fumus boni iuris quando emergano contraddizioni tra la valutazione finale della Commissione e una precedente valutazione sostanzialmente positiva resa nel colloquio preliminare.
- La Commissione attitudinale non è vincolata al parere preliminare del perito selettore, ma, ove se ne discosti, deve esporre con sufficiente chiarezza le ragioni del giudizio finale negativo, soprattutto quando il dissenso riguardi profili specificamente valutati in senso positivo nella fase preliminare.
- La contraddittorietà tra valutazioni rese nelle diverse fasi della selezione e la carenza di motivazione sulle ragioni del dissenso possono giustificare, in sede cautelare, il riesame dell'interessato da parte di una Commissione in diversa composizione.
- Il riesame disposto in sede cautelare deve essere eseguito dall'amministrazione entro il termine assegnato dal giudice e da una Commissione diversa da quella che ha adottato il giudizio contestato.
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