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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07549/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 02/09/2025, che in sede di riesame aveva parzialmente annullato la custodia cautelare rispetto al solo reato di truffa (capo 10) ma aveva confermato la custodia cautelare in relazione ai reati di associazione per delinquere (capo 1), false comunicazioni sociali (capo 3) e autoriciclaggio (capo 5). Il ricorrente deduceva vizi di motivazione relativi alla sussistenza e adeguatezza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) alla luce dell'annullamento del capo di truffa, della cessazione dell'attività della società Mia Mutua SMS, della possibilità di misure meno afflittive e per mancata considerazione di deduzioni difensive e documenti depositati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse fornito motivazione adeguata circa il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura cautelare, rilevando la struttura organizzata e reiterata dell'attività illecita, l'operare tramite terzi e nuove società anche dopo le ispezioni e le denunce, nonché la personalità negativa del ricorrente. Le deduzioni difensive sono state ritenute incompatibili con le risultanze che descrivono un'attività criminale strutturata e, pertanto, implicitamente disattese. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La condotta del ricorrente è stata ritenuta riconducibile alla fattispecie di associazione per delinquere, in quanto le condotte erano organizzate, falsificatorie e reiterate nel tempo; tale qualificazione ha sostenuto la valutazione del pericolo di reiterazione e la conferma della custodia cautelare.

Massime di principio

  • La dissoluzione di una società non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione se emergono elementi che il soggetto ha continuato ad operare tramite terzi o nuove società nello stesso settore illecito.
  • La sussistenza di un'organizzazione strutturata e la reiterazione nel tempo delle condotte rafforzano la legittimità dell'applicazione della misura cautelare più afflittiva quando misure meno gravi risultano incapaci di prevenire la reiterazione.
  • In sede di impugnazione cautelare o di cassazione, argomentazioni generiche o che non si confrontano specificamente con le ragioni espresse dal giudice di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili o infondate.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare pedissequamente ogni singola deduzione difensiva; è sufficiente una motivazione logica e adeguata che affronti i fatti decisivi; deduzioni incompatibili con la decisione possono essere ritenute implicitamente disattese.
  • La mancata querela delle presunte vittime non eliminerà necessariamente il pericolo di reiterazione quando il quadro probatorio evidenzia modalità decettive, falsificatorie e un'articolata gestione illecita dell'attività.

Testo integrale

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