Sentenza del 23/06/2020 n. 1873 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Riferibilità alle operazioni imponibili - Presunzione - Operatività - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNon è riportato l’esito di una specifica sentenza né sono indicati giudice, grado, date, importi o statuizioni sulle spese. Il testo richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui, una volta forniti i dati bancari, il contribuente deve offrire una prova analitica per ciascun versamento, non una giustificazione generica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo enuncia il principio applicabile agli accertamenti fiscali fondati sui dati dei conti correnti bancari: l’Amministrazione finanziaria può basare l’accertamento sulle movimentazioni e spetta al contribuente dimostrare che i versamenti non sono riferibili a operazioni imponibili. Non sono riportati i fatti della controversia, le parti, l’atto impugnato né i motivi specifici del ricorso.
Norme richiamate
Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Per gli accertamenti basati sui conti correnti, i dati delle movimentazioni bancarie sono sufficienti a fondare l’onere probatorio iniziale dell’Amministrazione e spostano sul contribuente l’onere di fornire una spiegazione specifica e documentata per ogni versamento contestato.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale si fonda sulle risultanze dei conti correnti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio producendo i dati bancari rilevanti; opera quindi la presunzione prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
- Il contribuente che contesta la riferibilità dei versamenti a operazioni imponibili deve fornire una prova individualizzata per ciascun movimento: una spiegazione complessiva o generica non è sufficiente.
- Il testo riporta un principio giuridico generale, ma non gli elementi necessari per individuare le parti o stabilire l’esito di una specifica controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 115 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 120 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 435 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 23 giu 2020Sentenza del 23/06/2020 n. 277 - Comm. Trib. Prov. Latina
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →