Cassazione Civile, Ordinanza n. 41225/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni fiscali fruite per l’acquisto di terreni agricoli come imprenditore agricolo professionale. La revoca era stata disposta perché, prima del decorso del termine quinquennale, il contribuente aveva concesso in affitto i fondi a una società agricola di capitali di cui era rappresentante legale. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva confermato l’accoglimento ritenendo che, per mantenere l’agevolazione, fosse sufficiente che l’affittuaria avesse requisiti soggettivi agricoli e che lo statuto prevedesse attività agricole esclusive. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e sostenendo che il regime agevolativo non poteva essere esteso all’affitto in favore di una società di capitali. Il contribuente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che la cessazione della coltivazione diretta del fondo, prima del quinquennio, integra la causa legale di decadenza dalle agevolazioni, con conseguente obbligo di pagamento dei tributi ordinari. Ha inoltre escluso che la posizione soggettiva della società affittuaria potesse impedire la decadenza, poiché i requisiti agevolativi erano riferiti alla persona fisica acquirente e alla sua coltivazione diretta del fondo. La sentenza della CTR è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell’intimato.
Norme richiamate
L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 1
"Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente"
La cessazione della coltivazione diretta del fondo prima del decorso di cinque anni dall’acquisto comporta la decadenza dalle agevolazioni.
L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 3
"... l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari"
La decadenza comporta il recupero delle imposte ordinarie.
D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 1 e 2
Richiamati come base delle agevolazioni fruite in qualità di imprenditore agricolo professionale.
D.Lgs. 2001, nn. 228, artt. 9 e 11
Norme evocate nel motivo di ricorso per contestare l’estensione del regime agevolativo.
d.l. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis
Norma invocata dall’Agenzia per sostenere che l’agevolazione non si estende all’affitto in favore di società di capitali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura è stata formalmente veicolata come violazione di legge nel ricorso per cassazione.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito.
Massime di principio
- Ai fini della decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, rileva la cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte dell’acquirente entro il quinquennio, a prescindere dalla causa concreta della cessazione, salvo che questa derivi da fatti oggettivi sopravvenuti non imputabili al contribuente.
- L’affitto del fondo a un terzo, quando determini la cessazione della coltivazione diretta da parte dell’avente diritto, integra la fattispecie decadenziale prevista dalla legge agevolativa.
- La verifica della permanenza dei requisiti agevolativi va compiuta con riferimento alla posizione soggettiva della persona fisica che ha fruito del beneficio, non potendo la qualità agricola del soggetto affittuario neutralizzare la decadenza già maturata.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito rigettando l’originario ricorso introduttivo.
- In tema di agevolazioni fiscali, le ipotesi di mancata coltivazione non imputabili al contribuente sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a situazioni diverse da quelle oggettivamente sopravvenute e non riconducibili alla sua sfera soggettiva.
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