Cassazione Penale, Ordinanza n. 32991/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, in forza del divieto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era stata pronunciata dal Tribunale ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato ha proposto ricorso lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., quindi chiedendo che la Corte verificasse l'eventuale immediata evidenza di una causa di proscioglimento nonostante il patteggiamento. La Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché, nel rito ex art. 444 c.p.p., la censura non è consentita nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente
mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
invocato dal ricorrente per ottenere il proscioglimento immediato, ma il motivo non è esaminabile nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento nei limiti indicati dalla Corte
non consentito dalla legge
norma che preclude la deducibilità del motivo relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 444 c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non è deducibile il motivo con cui si contesta il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando tale censura sia preclusa dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La verifica ex art. 129 c.p.p. non può essere automaticamente trasformata in un motivo di ricorso ammissibile contro il patteggiamento se la legge ne esclude espressamente la proponibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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