Cassazione Penale, Sentenza n. 6291/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al carattere minatorio della condotta tenuta dall'imputato verso Stefano Pata. Il provvedimento impugnato aveva applicato la custodia in carcere per reati di estorsione (capi A2, A3) a fronte degli accertamenti che avevano rilevato l'imposizione, da parte di esponenti di consorterie criminali e con l'intervento del ricorrente quale direttore dei lavori, dell'affidamento in subappalto di forniture e opere (in particolare la fornitura di calcestruzzo alla s.r.l. Prestanicola e le opere di sbancamento alla D.R. Service). Il ricorrente aveva sostenuto che l'ordinanza si era limitata a osservare che egli aveva favorito l'impresa Prestanicola senza adeguata motivazione circa la natura intimidatoria delle sue pressioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che la motivazione dell'ordinanza impugnata era adeguata, desumendo il carattere minatorio dalle intercettazioni, dai servizi di osservazione e controllo, dalle dichiarazioni della persona offesa Pata e dalla circostanza che il ricorrente, in qualità di direttore dei lavori, aveva favorito la visita in cantiere del titolare dell'impresa Prestanicola e del figlio del capo della cosca Anello, veicolando così il messaggio intimidatorio. Per tali ragioni la custodia cautelare è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte ha ordinato gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Attribuisce al Tribunale la competenza a conoscere dei riesami delle misure cautelari previste dal codice di procedura penale; la Corte si è riferita a questo parametro procedurale nel giudizio sul riesame.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa disposizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma concernente gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto che la sentenza sia trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
art. 23 n. 1-ter L. 8-61-95 n. 332
Richiamata in sede di trasmissione di copia di atti alla Procura o ad altri uffici competenti; citazione formale relativa alla comunicazione di atti prevista dalla normativa.
Massime di principio
- La sussistenza della misura cautelare può essere ritenuta legittima anche quando il carattere intimidatorio della condotta emerga dal contesto complessivo (intercettazioni, osservazioni, visite in cantiere, dichiarazioni di terzi) e non solo da una minaccia esplicita.
- La posizione professionale o di rilievo dell'agente (es. direttore dei lavori) può accentuare l'efficacia intimidatoria delle sue pressioni: il ruolo svolto è elemento valutabile dal giudice per apprezzare l'idoneità della condotta a costringere la vittima.
- La presenza e la partecipazione di soggetti legati a consorterie criminali (anche attraverso visite che 'segnalano' il coinvolgimento di imprese indicate dalla criminalità) costituisce indizio rilevante del carattere estorsivo e minatorio dell'azione.
- Per impugnare con successo un'ordinanza cautelare è necessario contestare in modo specifico e concreto la motivazione costituita dal giudice, offrendo elementi che mettano in dubbio la attendibilità o la rilevanza degli elementi probatori addotti.
- Le decisioni dei giudici di merito basate su una pluralità di elementi indiziari (captazioni, osservazioni e dichiarazioni di persone offese) sono soggette a sindacato limitato in sede di legittimità se la motivazione complessiva risulta congrua e coerente.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare la convenienza di impugnare quando la motivazione appare fondata su elementi probatori solidi.
- Nelle ipotesi di presunta ingerenza mafiosa nell'affidamento di appalti, il quadro probatorio può basarsi tanto su intercettazioni quanto su osservazioni sul luogo e sulle risultanze testimoniali, e la valutazione complessiva può giustificare misure cautelari severe.
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