Cassazione Civile, Ordinanza n. 16916/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione di un geometra a due cartelle di pagamento emesse per contributi previdenziali dovuti alla Cassa di categoria per gli anni 2011-2012 e 2013. Il professionista risultava iscritto all’albo dei geometri ed era anche lavoratore subordinato presso una società; nel periodo considerato aveva svolto solo alcune attività tecniche di accatastamento per il datore di lavoro, senza compensi ulteriori rispetto alla retribuzione. Il tribunale aveva accolto l’opposizione e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa fosse necessario l’esercizio abituale, continuativo ed esclusivo della professione e che lo statuto della Cassa non potesse introdurre un automatismo albo/cassa in contrasto con la legge. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge per avere la corte territoriale escluso l’automatica iscrizione alla Cassa e l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di esercizio occasionale della professione, richiamando la funzione solidaristica del sistema e la presunzione di esercizio professionale derivante dall’iscrizione all’albo; 2) violazione delle norme sul riordino degli enti previdenziali privatizzati e dell’autonomia regolamentare della Cassa, per avere la corte negato che lo statuto potesse prevedere l’iscrizione automatica e le condizioni di esonero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente il primo e il secondo motivo. Ha affermato che, in tema di Cassa geometri, l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente per l’obbligo di iscrizione e di contribuzione minima, restando irrilevanti l’occasionalità dell’attività professionale e la mancata produzione di reddito; la mera iscrizione ad altra gestione INPS non esclude tali obblighi. Ha inoltre rilevato che le norme regolamentari della Cassa possono disciplinare le ipotesi di deroga alla presunzione di svolgimento dell’attività professionale. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha osservato che il resistente era iscritto all’albo, svolgeva lavoro subordinato e aveva compiuto alcuni atti professionali, ma non risultavano integrate le condizioni di esenzione previste dalla delibera/regolamento richiamati. Per questo la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che dovrà riesaminare il merito alla luce dei principi di diritto indicati.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 37/1967
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’automatismo iscrizione all’albo/iscrizione alla Cassa e dell’obbligo contributivo connesso all’appartenenza alla categoria.
artt. 10, 17, 18 e 22 l. n. 773/1982
Richiamati per affermare che l’obbligo di iscrizione alla Cassa e di contribuzione minima deriva dall’iscrizione all’albo e non richiede necessariamente esercizio continuativo ed esclusivo della professione.
Richiamato per sostenere la portata dell’autonomia normativa delle casse privatizzate e la legittimità dei regolamenti di categoria.
art. 38 Cost.
Richiamato a fondamento del sistema previdenziale di categoria e della sua funzione solidaristica.
art. 5 dello Statuto CIPAG
Considerato idoneo a prevedere l’automatismo tra iscrizione all’albo e iscrizione alla Cassa, nonché le ipotesi tassative di esenzione.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Richiamato per sostenere che l’autonomia regolamentare delle casse sarebbe limitata ai provvedimenti previsti dalla norma; la Corte, però, ha ritenuto legittima la disciplina statutaria/regolamentare sulle condizioni di esonero dall’obbligo contributivo.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Richiamato insieme alle altre norme di settore in tema di autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati.
art. 1, comma 488, l. n. 413/2013
Richiamato nel medesimo quadro normativo relativo all’autonomia e ai poteri regolamentari della Cassa.
Massime di principio
- Per la Cassa previdenziale dei geometri, l’iscrizione all’albo professionale è di regola sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla Cassa e di pagamento della contribuzione minima, anche se l’attività professionale è svolta solo occasionalmente o non produce reddito.
- La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria non esclude, di per sé, gli obblighi verso la previdenza di categoria.
- Le norme regolamentari e statutarie della Cassa possono disciplinare le condizioni di deroga alla presunzione di esercizio della professione derivante dall’iscrizione all’albo, individuando ipotesi tassative di esenzione.
- In presenza di iscrizione all’albo e svolgimento di atti professionali, spetta verificare se ricorrano le specifiche condizioni regolamentari che escludono l’obbligo contributivo; in mancanza, la contribuzione è dovuta.
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