Cassazione Penale, Sentenza n. 28390/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto e liquidato un indennizzo per ingiusta detenzione patita da De Berardinis (arresti domiciliari dal 9/11/2012 al 23/05/2013). Il ricorrente censurava la determinazione dell'indennizzo sia sotto il profilo patrimoniale (riduzione del volume d'affari della cooperativa Rainbow s.r.l. nei bilanci 2013-2016, con particolare rilievo dell'anno 2014, e del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione quale effetto della vicenda giudiziaria) sia sotto il profilo non patrimoniale (lesioni psicologiche, aumento della terapia farmacologica, fine di una relazione stabile e impatto mediatico). Contestava la valutazione probatoria e la motivazione della Corte territoriale circa il nesso causale tra detenzione e declino economico e la liquidazione ritenuta simbolica per il danno non patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che impone una valutazione equitativa integrata dal parametro aritmetico (rapporto tra tetto massimo previsto dall'art.315, comma 2, c.p.p. e termine massimo della custodia cautelare ex art.303, comma 4, lett.c), moltiplicato per i giorni subiti). Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato logicamente la propria decisione: ha applicato il criterio aritmetico (quantificando 250 euro al giorno e riducendolo della metà per la forma degli arresti domiciliari), ha valutato la documentazione prodotta e ha ritenuto non dimostrato che la contrazione del volume d'affari dipendesse in via esclusiva dalla detenzione (evidenziando il ruolo del divieto di contrarre con la PA e del clamore mediatico, documentati, e che molte prove riguardavano il processo più che la misura cautelare). Sulla sofferenza psico-fisica, la Corte ha rilevato che lo stato era in parte preesistente e che la documentazione non provava in modo esclusivo l'aggravamento riferibile alla detenzione. Non essendo la somma riconosciuta né simbolica né frutto di criteri manifestamente arbitrari, la Cassazione ha dichiarato improprio il sindacato di merito sulla congruità dell'importo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento (ai sensi dell'art.616 c.p.p.), mentre non è stata liquidata una somma in favore della parte resistente per la laconicità della sua difesa.
Norme richiamate
individua il tetto massimo dell'indennizzo per ingiusta detenzione; utilizzato come parametro numerico di riferimento nel calcolo aritmetico della riparazione
indica il termine massimo della custodia cautelare; utilizzato per determinare il divisore nel parametro aritmetico (giorni massimi di custodia)
Sez. U., n.1 del 13/01/1995, Castellani
Sezioni Unite, 13/01/1995
stabilisce che la liquidazione dell'indennizzo non può essere ancorata esclusivamente a parametri aritmetici ma deve basarsi su una valutazione equitativa complessiva che consideri durata e conseguenze personali e familiari
Sez. U., n.24287 del 09/05/2001, Caridi
Sezioni Unite, 09/05/2001
definisce le modalità di calcolo del parametro matematico da combinare con il criterio equitativo (rapporto tra tetto massimo e termine massimo di custodia, moltiplicato per i giorni subiti)
Sez. 4, n.10690 del 25/02/2010, Cammarano
afferma che la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della congruità dell'indennizzo salvo che la liquidazione sia simbolica, irrisoria o manifestamente arbitraria
Sez. 4, n.49832 del 14/02/2012, Bagnolini
sottolinea che, se la detenzione ha effetti devastanti nonostante la breve durata, prevale la valutazione equitativa sulle sole regole numeriche
Sez. 4, n.10123 del 17/11/2011, Amato
conferma che il parametro aritmetico è una base orientativa suscettibile di aumenti o riduzioni in relazione alle circostanze del caso concreto
Sez. 4, n.34857 del 17/06/2011, Giordano
ribadisce l'elasticità del criterio aritmetico in relazione a specifiche circostanze che giustificano scostamenti
Sez. 4, n.24225 del 04/03/2015, Pappalardi
ulteriore richiamo al principio che la verifica di congruità da parte della Cassazione è limitata quando il giudice di merito abbia motivato logicamente la propria scelta
Massime di principio
- La determinazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione combina un criterio aritmetico (basato su tetto normativo e durata) con una valutazione equitativa delle conseguenze personali e familiari; il criterio aritmetico è solo la base di partenza, modificabile in aumento o diminuzione in ragione delle specifiche circostanze.
- Per ottenere una maggiore liquidazione è necessario provare il nesso causale diretto e temporale tra la misura cautelare e la perdita economica: documentazione contabile e fiscale deve riferirsi a periodi congrui e dimostrare l'impatto anteriore o immediatamente successivo alla misura, distinguendo gli effetti della misura cautelare da quelli del procedimento o di provvedimenti/accessori diversi (es. divieti di contrarre).
- Le conseguenze non patrimoniali richiedono documentazione medica e psicologica che dimostri l'insorgenza o l'aggravamento del danno in conseguenza della detenzione; lo stato preesistente può ridurre la valutazione risarcitoria.
- La detenzione in forma domiciliare può giustificare, secondo i giudici, una riduzione del parametro quotidiano rispetto alla detenzione in carcere, ma il giudice può comunque incrementare il valore in presenza di gravi ripercussioni personali o economiche.
- In sede di Cassazione non è consentito ottenere una diversa valutazione meramente rivalutativa delle prove o della congruità dell'importo, salvo che la decisione di merito sia manifestamente irrazionale, arbitraria o abbia liquidato somme simboliche.
- Chi agisce per riparazione deve allegare e documentare in modo chiaro il nesso causale e l'esclusività (o la prevalenza) dell'effetto della detenzione rispetto ad altri fattori concorrenti (es. effetto mediatico, sanzioni accessorie, crisi aziendali pregresse).
- È utile integrare la prova con articoli di stampa, comunicazioni commerciali, contratti persi, lettere di clienti, certificazioni mediche e referti psichiatrici che colleghino temporalmente gli eventi alla misura cautelare per differenziare gli effetti della misura da quelli del processo nel suo complesso.
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