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Sentenza

Sentenza del 24/07/2020 n. 15863 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza che aveva annullato la cartella di pagamento notificata al socio (XXXXX) per debiti tributari accertati a carico del consorzio (costituito in forma di societa' a responsabilita' limitata) per gli anni 1998-1999. L'Agenzia sosteneva la responsabilita' sussidiaria del socio per le obbligazioni assunte dal consorzio, denunciando violazione degli artt. 1192, 1705, 2615 e 2615-ter c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il regime di responsabilita' per i consorzi con attivita' esterna in nome proprio sia regolato dall'art. 2615 c.c. (responsabilita' del fondo consortile, salvo che le obbligazioni siano per conto dei consorziati) e che, se il consorzio ha forma societaria, si applica l'art. 2615-ter c.c., per cui la responsabilita' segue la disciplina del tipo societario adottato. Nel caso di consorzio costituito come societa' a responsabilita' limitata (s.r.l.), si applica l'art. 2472 c.c.: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio, salvo che sia provato che le obbligazioni siano state assunte per conto dei singoli consorziati o che vi sia un abuso della forma societaria finalizzato a eludere obblighi fiscali. Poiché l'Amministrazione non aveva dedotto e provato l'abuso o che le obbligazioni fossero state assunte per conto dei singoli consorziati, la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilita' del socio e' stata confermata. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 13.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 2615 c.c.

    Disciplina il regime generale del consorzio: responsabilita' esclusiva del fondo consortile per le obbligazioni assunte in nome proprio (comma 1), salvo che le obbligazioni siano state assunte per conto dei singoli consorziati, nel qual caso questi rispondono in solido (comma 2).

  • art. 2615-ter c.c.

    Stabilisce che se il consorzio assume la veste societaria, la responsabilita' per le obbligazioni segue la disciplina tipica della forma societaria adottata; dunque il trattamento dipende dal tipo di societa' (es. s.r.l.).

  • art. 2472 c.c.

    Principio applicabile alle societa' consortili costituite come s.r.l.: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio, non i soci, salvo ipotesi particolari (es. responsabilita' ex lege o abuso della forma).

  • art. 1192 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente ma non decisiva nella sentenza; la Corte non ha ritenuto provata l'ipotesi di responsabilita' personale del socio sulla base delle censure formulate.

  • art. 1705 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente ma non determinante; la Corte ha deciso sulla base del coordinamento tra disciplina del consorzio e della forma societaria senza ritenere applicabile una responsabilita' personale del socio nel caso concreto.

Massime di principio

  • Se un consorzio opera come soggetto con personalita' giuridica e ha la forma societaria di s.r.l., la responsabilita' per i debiti contratti dalla societa' consortile e' in via ordinaria a carico della societa' stessa (patrimonio sociale) e non dei singoli soci.
  • La responsabilita' personale dei soci sussiste solo se e' dimostrato che le obbligazioni sono state assunte per conto dei singoli consorziati (operazioni effettuate in nome e per conto dei consorziati) o se e' provato un uso abusivo della forma societaria finalizzato ad eludere obblighi fiscali.
  • Per valutare la responsabilita' occorre esaminare i patti consortili e l'attivita' concreta svolta dalla societa' consortile per distinguere l'esercizio della causa mutualistica dall'autonoma attivita' commerciale.
  • L'Amministrazione finanziaria che contesti la responsabilita' dei soci deve dedurre e provare elementi di abuso o che le obbligazioni siano state assunte per conto dei soci; la mera esistenza di debiti della societa' consortile non e' sufficiente a far scattare la responsabilita' personale dei soci.
  • Attenzione ai casi in cui la forma consortile sia usata prevalentemente per ottenere vantaggi fiscali: in tali ipotesi il regime tipico della societa' di capitali puo' essere disatteso se emerge un uso strumentale e fraudolento.

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