Sentenza del 24/07/2020 n. 503 - Comm. Trib. Prov. Torino
Prescrizione di cartella di pagamento - Imposta di bollo - Assenza di un titolo giudiziale definitivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
si contestava la legittimità della cartella di pagamento per omesso versamento della tassa automobilistica e si discuteva del termine di prescrizione applicabile: la questione principale era se si applicasse il termine ordinario triennale previsto dal D.L. 953/1982 (conv. L.53/1982, art.5) oppure il termine quinquennale introdotto dalla Legge Regionale Piemonte n.20/2002
La decisione
la Corte ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione triennale di cui all'art.5 del D.L. 953/1982 in assenza di un titolo giudiziale definitivo; la legge regionale piemontese che aveva ampliato il termine a cinque anni era stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost. n.296/2003) in quanto il tributo, pur affidato alle regioni per accertamento e riscossione, era stato stabilito da legge nazionale e quindi lo Stato è l'unico titolare della potestà di modificare la disciplina prescrizionale
Norme richiamate
D.L. 953/1982 (conv. L.53/1982) - art.5
stabilisce il termine di prescrizione triennale applicabile alla riscossione delle entrate per le quali non sia intervenuto un titolo giudiziale definitivo; in assenza di diversa disposizione statale prevale questo termine
Legge Regionale Piemonte n.20/2002
aveva previsto l'allungamento del termine di prescrizione a cinque anni per le entrate regionali come il bollo auto; tale previsione è stata ritenuta incompatibile con la disciplina nazionale e dichiarata incostituzionale
Corte Costituzionale n.296/2003
ha dichiarato l'incostituzionalità della legge regionale che modificava il termine prescrizionale, affermando che lo Stato mantiene la competenza esclusiva a intervenire sulla disciplina del tributo stabilito da legge nazionale
Cass. n.20425/2017
la Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e ha confermato l'applicazione del termine triennale in assenza di titolo giudiziale definitivo, con conseguente inefficacia della diversa disciplina regionale
art.119 Costituzione
regola l'autonomia finanziaria degli enti locali e le relative competenze, ma non legittima una regione a modificare norme statali che hanno stabilito l'istituzione o la disciplina di un tributo nazionale
Massime di principio
- Se non esiste un titolo giudiziale definitivo, per le cartelle derivanti da tributi stabiliti da legge nazionale si applica il termine di prescrizione previsto dalla normativa statale (in questo caso il triennio previsto dal D.L. 953/1982, art.5).
- Una legge regionale non può estendere il termine di prescrizione per un tributo che è stato istituito o disciplinato da una legge statale: eventuali disposizioni regionali in contrasto possono essere dichiarate incostituzionali.
- Il fatto che l'accertamento e la riscossione siano affidati alla regione o ad un ente locale non trasferisce automaticamente la competenza statale a modificare la disciplina del tributo originariamente stabilita da norma nazionale.
- La mera adozione di provvedimenti amministrativi esecutivi (es. fermo amministrativo) non costituisce un titolo giudiziale definitivo che cambi la disciplina prescrizionale; va pertanto valutato il termine applicabile indipendentemente dall'esecuzione.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe verificare tempestivamente la legittimità della cartella e del termine prescrizionale invocato dall'ente, considerando la possibilità di eccepire la prescrizione triennale se applicabile.
- Per le amministrazioni, ogni modifica dei termini prescrizionali di tributi stabiliti da legge nazionale richiede un intervento statale: l'adozione di norme regionali contrarie comporta il rischio di annullamento per incostituzionalità.
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