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Sentenza

Sentenza del 24/07/2020 n. 15862 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La societa' chiese autorizzazione postuma per la rilavorazione di 472.681 litri di kerosene in regime di sospensione d'accisa, sostenendo che la rilavorazione urgente era avvenuta per un disguido produttivo e che, avendo adottato il sistema informatico (XXXXX), non fosse necessaria l'autorizzazione preventiva ovvero che l'amministrazione avrebbe potuto verificare ex post la regolarita' dell'operazione. Contestava altresi' l'esigenza dell'autorizzazione prevista dal D.M. 383/1997 art.1, comma 3, deducendo l'applicabilita' del D.M. 169/2009 (o del regime sperimentale del sistema (XXXXX)) e lamentando che l'onere probatorio gravasse sull'Amministrazione. Il procedimento ha visto diniego dell'Ufficio, accoglimento in primo grado, riforma dalla C.T.R. (che ritenne necessaria l'autorizzazione preventiva e assente la prova della identita' del prodotto rilavorato con quello gia' ultimato) e ricorso per cassazione della societa'.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso e dichiarato inammissibili i restanti motivi. Ha confermato che il D.M. 169/2009 non e' applicabile ai fatti (avvenuti prima dell'adozione ed entrata in vigore del D.M.) e che la societa' non ha fornito prova sufficiente della identita' del prodotto rilavorato con quello gia' ultimato. Ha ribadito che l'autorizzazione preventiva di cui al D.M. 383/1997, art.1, comma 3, e' richiesta e ha natura tale da dover precedere la rilavorazione per consentire le misurazioni e le verifiche necessarie all'annullamento del carico d'imposta; pertanto non puo' essere rilasciata retroattivamente a sanare l'operazione. Condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito. Il ricorso e' dunque respinto.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    Richiamate le previsioni sul fatto generatore dell'accisa (art.2) e sul regime dei depositi fiscali e delle lavorazioni in sospensione (art.1 e art.5 e art.23): la produzione/fabbricazione e' il fatto generatore, l'immissione in consumo rende l'imposta esigibile; la sospensione non annulla la necessita' di autorizzazioni per rilavorazioni che comportino annullamento del carico d'imposta.

  • Decreto Ministeriale 6 agosto 1997, n. 383

    "Qualora le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2, avvengano, su autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, promiscuamente con materie prime, con semilavorati o con altri prodotti, l'effettuazione di tali operazioni comporta l'annullamento del carico d'imposta sui prodotti sottoposti alle medesime"

    Stabilisce che la rilavorazione in regime sospensivo puo' determinare l'annullamento del carico d'imposta solo se effettuata su autorizzazione preventiva dell'amministrazione; l'autorizzazione richiede un accertamento preventivo dei presupposti di fatto e non e' meramente dichiarativa retroattiva.

  • Decreto Ministeriale 29 ottobre 2009, n. 169

    Norma che disciplina l'adozione del sistema (XXXXX) e la reimmissione di prodotti residuati; la Corte ha ritenuto non applicabile il D.M. ai fatti oggetto del giudizio perche' adottato successivamente agli eventi e con efficacia differita, e inoltre per l'assenza di provvedimento definitivo di abilitazione del sistema per la societa' al tempo dei fatti.

  • Codice Civile, art. 2697 c.c.

    Principio sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto che l'onere di provare la medesimezza del prodotto gravava sulla societa' e che i dati del sistema (XXXXX) non potevano essere invocati senza che la relativa normativa e il regime sperimentale fossero documentati e formalmente applicabili.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.

    Norma invocata in relazione ai motivi di cassazione (vizi di diritto); la Corte ha valutato l'ammissibilita' e fondatezza dei motivi ex art.360.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.13

    Normativa processuale richiamata per gli oneri di contributo unificato in relazione alla data di proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La rilavorazione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione richiede, se la normativa lo prevede, un'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione perche' solo questa puo' consentire le misurazioni necessarie all'annullamento del carico d'imposta o alla nuova imposizione; tale autorizzazione non e' generalmente rilasciabile in via meramente sanante dopo l'evento.
  • La normativa successiva (es. disposizioni che regolano sistemi informatici di controllo remoto) non e' applicabile a fatti anteriori alla sua entrata in vigore; l'operatore che intenda avvalersi di un sistema di controllo remoto deve disporre della formale autorizzazione o regime sperimentale documentato e notificato dall'Amministrazione.
  • L'onere della prova circa la identita' del prodotto (che giustificherebbe l'assenza di nuova tassazione) grava sull'operatore che vuole beneficiare dell'annullamento del carico d'imposta: e' necessario fornire documentazione e misurazioni idonee (log dei serbatoi, report certificati, sigilli, CCTV, registrazioni di carico/scarico, autorizzazioni del sistema).
  • In situazioni di urgenza e rischio di violazione delle prescrizioni fiscali, e' prudente chiedere tempestivamente comunicazione o autorizzazione all'Ufficio e conservare tutte le evidenze tecniche e temporali; l'assenza di preventiva comunicazione puo' compromettere la possibilita' di ottenere riconoscimenti ex post.
  • Se la decisione di merito si fonda su piu' ragioni autonome, anche una censura corretta su una sola di esse puo' risultare non decisiva: e' importante contestare tutte le autonoma rationes decidendi nel giudizio di impugnazione.

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