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Sentenza

Sentenza del 07/07/2020 n. 14027 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia concerneva l'avviso di rettifica d'accertamento e sanzioni per maggiori dazi antidumping (23,6%) ritenuti applicabili alla merce ritenuta di provenienza Taiwan anziché Filippine. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n.1073/1999 (art.9) e violazione dell'art.2697 c.c.: la CTR avrebbe erroneamente negato alla relazioni e ai reports OLAF (tra cui il report finale prodotto in secondo grado) la valenza probatoria presuntiva riconosciuta dal Regolamento e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, trattandoli come mero sospetto/indizio, e non avendo disposto l'inversione dell'onere della prova a carico dell'importatrice in relazione all'origine effettiva e alle lavorazioni sostanziali poste a base del regime preferenziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR abbia erroneamente escluso la valenza probatoria (anche se di natura presuntiva) dei rapporti OLAF e dei documenti acquisiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione perché riesamini la controversia alla luce dei principi di diritto indicati (valutazione autonoma dei rapporti OLAF, verifica dell'eventuale inversione dell'onere della prova e delle eccezioni della resistente), con decisione anche sulle spese della fase di legittimità.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 1073/1999 (art. 9)

    "1. Al termine di un'indagine, l'Ufficio redige sotto l'autorita' del direttore una relazione che contiene in particolare i fatti accertati, l'eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell'indagine, incluse le raccomandazioni del direttore dell'Ufficio sui provvedimenti da prendere. 2. Queste relazioni sono redatte tenendo conto delle prescrizioni di procedura previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Le relazioni cosi' elaborate costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali."

    Le relazioni OLAF, anche se non sempre 'prova piena', costituiscono elementi di prova assimilabili alle relazioni ispettive nazionali e possono assumere valore di prova presuntiva sufficienti a sostenere un avviso di accertamento; il contribuente che ne contesti il fondamento deve fornire la prova contraria.

  • Regolamento (UE) n. 883/2013 (art. 11) - corrispondente

    Segue la medesima regola di valore probatorio per le relazioni OLAF nell'ordinamento successivo; la giurisprudenza collega e considera il nuovo testo sovrapponibile all'art.9 del 1073/1999.

  • Articolo 2697 c.c.

    Principio dell'onere della prova: la sentenza sottolinea che, una volta utilizzati rapporti OLAF come elementi di prova presuntiva, l'onere della prova contraria grava sul contribuente per confutare la tesi dell'Amministrazione.

  • Articolo 2729 c.c., comma 1

    Norma richiamata in relazione al valore delle presunzioni e al principio che compete al giudice valutare le prove e le presunzioni; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia erroneamente escluso anche la semplice presunzione derivante dai rapporti OLAF.

  • Articolo 2700 c.c. (fede privilegiata)

    La Corte richiama la giurisprudenza che distingue livelli di attendibilità delle relazioni ispettive: fatti percepiti dall'operante (fede privilegiata), dichiarazioni rese ai verbalizzanti (fede fino a prova contraria), e contenuti senza indicazione dei soggetti come elementi di prova da valutare insieme ad altri.

Massime di principio

  • I rapporti OLAF (comprendenti anche report preliminari e finale) hanno valenza probatoria nei giudizi nazionali e, pur non essendo necessariamente prova piena, costituiscono prova presuntiva che può sostenere un avviso di accertamento: spetta al contribuente fornire prova idonea a confutarne i rilievi.
  • Il giudice non può declassare a mero sospetto automatico i rapporti OLAF senza esaminarne il contenuto e il contesto probatorio; deve valutare i rapporti secondo i livelli di attendibilità (fatti percepiti dall'operante; dichiarazioni di terzi; elementi documentali) e motivare eventuale disconoscimento.
  • La produzione del report OLAF in grado d'appello può incidere significativamente sull'esito: la sua presenza impone alla controparte di esibire elementi concreti e specifici per contrastare le presunzioni di provenienza o di transhipment contestate.
  • Documenti nazionali (certificati di origine, FORM A, fatture, polizze di carico) e le eventuali revoche/azioni delle autorità dello Stato terzo sono elementi rilevanti ma non necessariamente conclusivi; devono essere valutati congiuntamente ai rapporti OLAF.
  • In processi simili l'Amministrazione può fondare l'accertamento su indagini OLAF; il contribuente che invoca buona fede o lavorazioni sostanziali nel Paese beneficiario deve disporre di prove documentali dettagliate (tracciabilità, evidenze di trasformazioni sostanziali, corrispondenza tecnico-commerciale) per superare la presunzione.
  • Per la difesa preventiva, gli importatori devono conservare e poter provare la catena di fornitura, le specifiche di lavorazione e le prove di effettiva trasformazione sostanziale nel Paese beneficiario delle agevolazioni; in assenza di ciò, rischiano l'inversione dell'onere probatorio a loro carico.

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