Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32317/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/12/2022 che aveva dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Genova n.4158/18.10.2021. La Corte d'Appello aveva ritenuto tardiva l'istanza rescissoria proposta il 21/10/2022 rispetto agli eventi rilevanti (procedura estradizionale conclusa 30/03/2022; ordine di esecuzione dell'10/01/2022) e aveva osservato l'assenza di allegazioni o prove atte a indicare un diverso dies a quo. In cassazione il difensore ha dedotto (i) vizi di diritto e di motivazione e mancata ammissione di prova decisiva, sostenendo che l'imputato non aveva potuto tempestivamente esercitare i propri diritti per mancata visione dei fascicoli e chiedendo integrazione istruttoria o remissione in termini; (ii) omissione di pronuncia nel merito sulla richiesta di rescissione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva: l'impugnazione era stata proposta dal difensore senza procura speciale autenticata ai sensi dell'art.122 e dell'art.629-bis cod. proc. pen., requisito di stretta interpretazione consolidato dalla giurisprudenza. La Corte ha richiamato l'esigenza che la richiesta rescissoria sia presentata personalmente dall'interessato o da difensore munito di procura speciale e ha richiamato il rinvio all'art.640 per i profili di impugnazione. Per effetto dell'inammissibilità è stata pronunciata condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce la procedura e i requisiti formali per la richiesta di rescissione del giudicato: la richiesta deve essere presentata alla corte d'appello del distretto del giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla necessità della procura speciale al difensore per proporre la richiesta; l'assenza di procura speciale determina difetto di legittimazione.

  • art. 583, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento formale per l'autenticazione della procura speciale a favore del difensore.

  • art. 571, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma generale che legittima il difensore a proporre impugnazioni per il proprio assistito; la Cassazione tuttavia distingue il regime della rescissione/revisione che richiede procura speciale.

  • art. 640 cod. proc. pen.

    Richiamato per il rinvio sulle condizioni di legittimazione nelle impugnazioni avverso provvedimenti che attengono alla rescissione/revisione, confermando la necessità della procura speciale per il difensore.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulle misure istruttorie; la difesa aveva invocato la possibilità di integrazione istruttoria ex art.507, ma la Corte non ravvisò richiesta valida o prove a supporto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese) e giustifica la condanna pecuniaria alla Cassa delle Ammende disposta dalla Corte.

  • Cass. Sez. 5, sent. n. 14058/2016

    Giurisprudenza richiamata che interpreta in senso restrittivo la necessità della procura speciale per determinate impugnazioni, precludendo l'applicazione dell'art.571 comma 3 quando la norma dispone diversamente.

  • Cass. Sez. 3, sent. n. 18016/2019

    Precedente che conferma l'obbligo della procura speciale per le impugnazioni collegate alla revisione e che la legittimazione ad impugnare non coincide sempre con la mera qualità di difensore dell'imputato.

Massime di principio

  • La richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art.629-bis richiede il rispetto di requisiti formali stringenti: va proposta personalmente dall'interessato o da difensore con procura speciale autenticata; la mancata procura è causa di inammissibilità.
  • I termini perentori per la proposizione della rescissione devono essere individuati e, se si contesta il dies a quo, ciò va espressamente allegato e documentato nella istanza; mere dichiarazioni in udienza, non supportate da prove o richieste istruttorie puntuali, difficilmente sono sufficienti.
  • Se si invoca l'impossibilità di esercitare tempestivamente i diritti per mancata visione dei fascicoli o per altre cause, è necessario chiedere formalmente la remissione in termini o l'integrazione probatoria con mezzi e prove specifiche; altrimenti il giudice può dichiarare l'istanza tardiva.
  • In sede di impugnazione in Cassazione l'assenza di legittimazione soggettiva (procura speciale mancante) è un vizio formale non sanabile che determina l'inammissibilità del ricorso a prescindere dal merito delle censure.
  • Quando si pianifica un ricorso contro provvedimenti che incidono sul giudicato, è importante curare sia il rispetto dei termini sia la completezza della procura e delle allegazioni probatorie per evitare decadenze formali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.