Cassazione Civile, Ordinanza n. 11877/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto di credito per far dichiarare inefficace, nei confronti dei creditori, l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da due coniugi. La banca sosteneva che il fondo fosse stato costituito in pregiudizio delle ragioni creditorie, in relazione a esposizioni derivanti da rapporti di conto corrente e da fideiussioni prestate a favore di una società. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione, però, il ricorso si concentra soprattutto su un vizio processuale: si deduce la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa perché al difensore di una delle parti non sarebbe stata comunicata l’ordinanza di fissazione dell’udienza in cui erano state precisate le conclusioni e assegnati i termini per le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. Secondo la ricorrente, la corte territoriale aveva errato nel ritenere insufficiente la sola allegazione della nullità, esigendo anche la prova del concreto pregiudizio subito. I motivi successivi, relativi a ulteriori profili processuali e sostanziali, restano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’omessa comunicazione dell’ordinanza di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. comporti, di per sé, nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, senza necessità per la parte di dimostrare uno specifico pregiudizio concreto. Conseguentemente dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base dell’azione revocatoria ordinaria proposta dai creditori per ottenere l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale
invocato tra le norme processuali asseritamente violate per lesione del contraddittorio
richiamato nel motivo di ricorso sulla nullità processuale
richiamato nel motivo di ricorso sulla nullità processuale
richiamato nel motivo di ricorso sulla mancata comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa
la sua violazione, per omessa comunicazione dell’udienza/fissazione dei termini conclusionali, determina nullità della sentenza per violazione del contraddittorio
richiamati per affermare che, fuori dai casi tassativi di rimessione, il giudice d’appello deve decidere nel merito previa rinnovazione degli atti nulli
Massime di principio
- L’omessa comunicazione del provvedimento che fissa l’udienza di precisazione delle conclusioni e assegna i termini ex art. 190 c.p.c. integra una nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, senza che la parte debba dimostrare un pregiudizio concreto ulteriore.
- La violazione del contraddittorio può colpire anche fasi diverse dall’atto introduttivo del giudizio, perché la difesa deve potersi esplicare in modo pieno lungo tutto il processo.
- Quando la nullità processuale si verifica in primo grado e non ricorrono i casi tassativi di rimessione al primo giudice, la corte d’appello deve trattenere la causa e decidere nel merito, rinnovando gli atti nulli e rimettendo le parti in condizione di svolgere le attività difensive precluse.
- La nullità per mancata partecipazione effettiva al contraddittorio è rilevante in quanto attiene a un interesse pubblico al corretto svolgimento del processo, non solo all’interesse della singola parte.
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