Cassazione Civile, Ordinanza n. 33920/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un'avvocata avverso il diniego di liquidazione del compenso per l'attività svolta come difensore d'ufficio di un soggetto irreperibile in un procedimento penale definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione e liquidato il compenso, ritenendo che l'art. 106 d.P.R. n. 115/2002 non si applicasse alla difesa d'ufficio ma solo al patrocinio a spese dello Stato, e che l'avvocata avesse provato l'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito professionale. Il Ministero ha impugnato il decreto deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l'art. 106 si applicherebbe anche al difensore d'ufficio e al difensore del soggetto irreperibile, per il richiamo contenuto negli artt. 116 e 117.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo del Ministero. Ha confermato il principio secondo cui, nel processo penale, l'art. 106 d.P.R. n. 115/2002 non si applica al difensore d'ufficio; l'art. 116 estende infatti al difensore d'ufficio solo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato limitatamente alle forme e modalità di liquidazione dei compensi e alla possibilità di opposizione, non anche la regola che esclude la liquidazione per le impugnazioni dichiarate inammissibili. Conseguentemente è stata confermata la liquidazione effettuata dalla Corte d'appello in favore dell'avvocata, con condanna del Ministero alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
non si applica al difensore d'ufficio nel processo penale; la disciplina che esclude la liquidazione del compenso per impugnazioni dichiarate inammissibili resta circoscritta al patrocinio a spese dello Stato
estende al difensore d'ufficio la disciplina del patrocinio a spese dello Stato solo quanto alle forme e alla misura della liquidazione dei crediti professionali, previa prova dell'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero
richiamato dal ricorrente come norma di estensione della disciplina del patrocinio al difensore di soggetto irreperibile, ma non ritenuto idoneo a includere anche l'art. 106
indicato quale parametro per la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore d'ufficio
richiamato per l'opposizione al provvedimento di liquidazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo penale, la disciplina della liquidazione del compenso del difensore d'ufficio va ricostruita in modo restrittivo: l'estensione prevista dal testo unico spese di giustizia riguarda solo gli aspetti espressamente richiamati dalla norma.
- L'art. 116 d.P.R. n. 115/2002 consente la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio quando sia provato l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito professionale, secondo le forme e misure previste per il patrocinio a spese dello Stato.
- La preclusione alla liquidazione del compenso per impugnazioni dichiarate inammissibili, prevista dall'art. 106 d.P.R. n. 115/2002, non è automaticamente estensibile al difensore d'ufficio se la norma di rinvio non lo contempla espressamente.
- Quando il giudice di merito applica correttamente il perimetro dell'estensione normativa al difensore d'ufficio e accerta l'infruttuoso tentativo di recupero del credito, la liquidazione del compenso è legittima.
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