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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09367/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 20/02/2025. Dal testo emerge solo che il ricorso articolava due motivi, entrambi ritenuti generici e meramente riproduttivi di censure già dedotte sul giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che tali profili erano stati già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche corrette, sicché il ricorso non introduceva argomenti specifici idonei a scalfire la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    il versamento alla Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già prospettate nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera genericità dei motivi, priva di effettiva critica argomentativa della decisione d'appello, integra causa di inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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