Cassazione Penale, Ordinanza n. 36683/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito dalla legge. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Pavia, all’esito dell’udienza preliminare, ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata dalle parti per i reati di rapina e lesione personale. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando il trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che il motivo non rientra tra quelli ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento: la censura riguardava il trattamento sanzionatorio applicato conformemente alla richiesta dello stesso interessato, e non l’espressione della volontà dell’imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, la qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta è ricorribile per cassazione soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla disposizione; la censura sul trattamento sanzionatorio concordato non è ammessa se non denuncia l’illegalità della pena.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quello in esame, attengono al trattamento sanzionatorio, applicato dal giudice conformemente alla richiesta dello stesso interessato.
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione non consentito dalla legge, compresa la contestazione del trattamento sanzionatorio applicato in conformità alla richiesta dell’imputato.
ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di rapina e lesione personale.
La disposizione è indicata quale base dell’applicazione della pena concordata tra le parti; la pronuncia non sviluppa un’ulteriore interpretazione della disciplina del patteggiamento.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dalla norma.
- La contestazione del trattamento sanzionatorio concordato e applicato dal giudice conformemente alla richiesta dell’imputato è inammissibile se non è dedotta una delle specifiche censure ammesse, in particolare l’illegalità della pena.
- I motivi di ricorso per cassazione non consentiti dalla legge sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
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