Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11772/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso proviene dall'imputato, che aveva proposto un atto di appello poi riqualificato in ricorso per cassazione, essendo stata inflitta una sola pena pecuniaria (ammenda) e quindi risultando l'appello non consentito. La Corte rileva che l'impugnazione era tardiva: la sentenza di condanna era stata pronunciata il 26 giugno 2023 e depositata il 30 agosto 2023; il termine per impugnare, calcolato senza applicare la sospensione feriale ai termini di redazione e deposito della sentenza, scadeva il 9 novembre 2023. Viene inoltre evidenziato che il primo atto di appello dell'11 novembre 2023 non era firmato digitalmente e che un secondo atto era stato depositato solo il 27 novembre 2023. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 16 d.l. n. 132/2014

    La riduzione del periodo feriale dei magistrati da 45 a 30 giorni non incide sulla regola per cui i termini di redazione e deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione feriale.

  • legge 10 novembre 2014, n. 162

    Norma di conversione del d.l. n. 132/2014 richiamata solo per il mutamento del periodo feriale dei magistrati.

  • art. 1 legge n. 742/1969

    La sospensione feriale riguarda soltanto i termini processuali che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento, non quelli relativi alla redazione e al deposito della sentenza.

Massime di principio

  • Ai fini della sospensione feriale, rilevano soltanto i termini processuali che gravano sulle parti per il compimento di atti del procedimento; non sono compresi i termini per la redazione e il deposito della sentenza.
  • Quando l'unica impugnazione consentita è il ricorso per cassazione, un atto formalmente di appello deve essere riqualificato secondo il suo effettivo regime impugnatorio.
  • L'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile; l'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non esclusa la colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.