Cassazione Penale, Sentenza n. 17333/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere lamentando violazione dell'art. 275, comma 3-bis, c.p.p. per mancata indicazione delle specifiche ragioni che avrebbero giustificato l'inidoneità degli arresti domiciliari "rafforzati" con braccialetto elettronico rispetto alla custodia in carcere.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Pur non essendovi espressa menzione dell'inidoneità del braccialetto elettronico, la decisione impugnata conteneva una motivazione implicita e puntuale: erano evidenziati precedenti episodi di evasione dagli arresti domiciliari, la condizione del detenuto (sottoposto a sorveglianza speciale al momento del reato), e oltre 30 condanne per delitti contro il patrimonio, elementi che comprovano elevata capacità e proclività a delinquere e la spregiudicatezza idonea a rendere inadeguate misure meno afflittive, ivi incluso l'arresto domiciliare con controllo elettronico. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La normativa impone che, quando si sceglie la custodia cautelare in carcere, il giudice motivi l'inidoneità di misure alternative; la Corte ha ritenuto che tale motivazione possa essere espressa anche implicitamente se la decisione illustra in modo puntuale i fatti che dimostrano l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
Prevede gli strumenti elettronici di controllo a distanza; la Corte ha ritenuto che la valutazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari sia implicita anche sull'inopportunità dell'uso di tali strumenti quando la motivazione sulla pericolosità del soggetto è esaustiva.
La riforma ha inciso sul regime delle misure cautelari e sulle presunzioni di adeguatezza delle misure alternative; la giurisprudenza successiva ha precisato i limiti e le modalità di motivazione richieste al giudice.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali alla pronuncia; la sentenza dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Massime di principio
- La motivazione richiesta per escludere misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto) può essere espressa anche in forma implicita purché la decisione contenga una valutazione puntuale e circostanziata degli elementi di fatto che rendono inadeguata la misura alternativa.
- Precedenti specifici di evasione dagli arresti domiciliari e una consolidata storia criminosa sono elementi forti a favore della custodia cautelare in carcere e possono giustificare l'esclusione di strumenti di controllo elettronico.
- Il giudice deve sempre esaminare la possibilità di misure meno afflittive, ma può ritenere inidonei tali strumenti quando emergono dati concreti sulla elevata capacità del soggetto di reiterare reati.
- In sede di impugnazione è utile per la difesa evidenziare l'assenza di motivazione specifica sull'inidoneità del braccialetto elettronico; tuttavia, se la decisione contiene ragioni concrete e dettagliate sulla pericolosità del soggetto, il giudizio di rigetto del ricorso rischia di essere confermato.
- La giurisprudenza ammette un bilanciamento tra forma e sostanza della motivazione: l'assenza di una formula espressa non è automatica causa di annullamento se la ratio della norma risulta comunque soddisfatta dalla motivazione complessiva.
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