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Sentenza

Sentenza n. 5359/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 5788/2025.

Giustizia amministrativa202505466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera AGCOM n. 192/21/CONS, recante l’irrogazione a TIM di una sanzione amministrativa di €116.000 per violazione degli obblighi di comunicazione annuale delle condizioni economiche delle offerte di telefonia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

TIM ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la sanzione AGCOM. Con il primo motivo ha sostenuto che le plurime misure informative adottate per la clientela di telefonia fissa e mobile prepagata — fatture, SMS, area riservata MyTIM, sito di trasparenza tariffaria, servizio clienti, scheda sintetica contrattuale e altri strumenti — assicurassero comunque una trasparenza tariffaria equivalente a quella richiesta dall’art. 3, commi 5 e 6, della delibera AGCOM n. 252/16/CONS, senza necessità di un’apposita comunicazione annuale. Ha dedotto violazione dell’art. 71 del d.lgs. n. 259/2003, eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria, illogicità e difetto di motivazione. Con il secondo motivo, subordinato, ha contestato la proporzionalità dell’obbligo regolatorio, sostenendo che esso imponesse un onere eccentrico e non previsto dalla disciplina europea, anche in ragione della mancata notifica alla Commissione europea e del mutamento delle abitudini degli utenti. Con il terzo motivo, ulteriormente subordinato, ha censurato il quantum della sanzione, deducendo violazione degli artt. 3 e 11 della l. n. 689/1981, assenza o tenuità della colpa, legittimo affidamento, irragionevolezza e sproporzione, nonché l’assenza di un pregiudizio per gli utenti e di segnalazioni da parte dei consumatori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 3, comma 5, della delibera n. 252/16/CONS stabilisca in modo chiaro e autonomo l’obbligo dell’operatore di comunicare almeno una volta l’anno, in forma scritta, tutte le condizioni economiche sottoscritte dall’utente; per i servizi prepagati, il comma 6 prescrive l’utilizzo di SMS o e-mail e modalità di accesso interattivo alla rete internet. Tale obbligo costituisce un onere ulteriore rispetto ai generali doveri di trasparenza tariffaria e non può ritenersi assolto mediante la mera disponibilità di informazioni su fatture, siti web, applicazioni, aree riservate, servizi clienti o comunicazioni episodiche. Le misure adottate da TIM non fornivano infatti, con un unico prospetto annuale, una rappresentazione completa, chiara e immediata delle condizioni economiche complessivamente applicate e delle loro variazioni nel tempo, imponendo invece all’utente di attivarsi per reperire le informazioni. L’obbligo è stato ritenuto proporzionato e conforme all’art. 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che autorizza l’AGCOM a precisare ulteriori prescrizioni sulla forma di pubblicazione delle informazioni. È stata esclusa anche la necessità della notifica alla Commissione europea, poiché la disciplina nazionale risultava in sintonia con l’art. 103 della direttiva 2018/1972 e non introduceva una regolazione nazionale difforme da quella unionale. Quanto alla sanzione, il giudice ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo, considerata la chiarezza dell’obbligo e la partecipazione dell’operatore alla consultazione pubblica precedente l’adozione della delibera. La sanzione, applicata nel minimo edittale e aumentata del doppio in ragione del periodo della condotta e delle caratteristiche dell’operatore, è stata giudicata adeguata, proporzionata e dotata di necessaria funzione dissuasiva. TIM è stata condannata alle spese del grado, liquidate in €4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. n. 259/2003

    L’Autorità assicura che le imprese [...] pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate [...] L’Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.

    La disposizione attribuisce all’autorità di regolazione il potere di specificare ulteriori prescrizioni sulla forma delle informazioni tariffarie, rendendo legittima l’introduzione di un obbligo regolatorio di comunicazione annuale individuale.

  • art. 3, commi 5 e 6, delibera AGCOM n. 252/16/CONS

    Una volta l’anno, l’operatore comunica all’utente in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte.

    La norma impone un obbligo autonomo, preciso e annuale di comunicazione scritta complessiva delle condizioni economiche; per i servizi prepagati la comunicazione deve avvenire tramite SMS o e-mail, garantendo anche modalità di accesso interattivo alla rete internet.

  • art. 101 direttiva 2018/1972

    La notifica alla Commissione europea delle disposizioni nazionali è necessaria quando la regolazione nazionale si discosta da quella unionale; tale presupposto è stato escluso perché la disciplina nazionale è stata ritenuta conforme alla direttiva.

  • art. 103 direttiva 2018/1972

    La disciplina europea consente alle autorità nazionali di precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma di pubblicazione delle informazioni tariffarie.

  • artt. 3 e 11 l. n. 689/1981

    I criteri relativi all’elemento soggettivo e alla determinazione della sanzione non imponevano una riduzione o l’esclusione della sanzione, risultando accertata la consapevolezza dell’obbligo e adeguata la quantificazione effettuata dall’AGCOM.

Massime di principio

  • Quando una norma primaria attribuisce all’autorità di regolazione il potere di precisare ulteriori prescrizioni sulla forma delle informazioni da pubblicare, l’autorità può imporre obblighi informativi individuali e periodici ulteriori rispetto ai generali doveri di trasparenza, purché funzionali e proporzionati alla tutela dell’utente.
  • L’obbligo regolatorio di comunicare annualmente e in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte non è assolto dalla mera disponibilità di informazioni su fatture, siti internet, applicazioni, aree riservate o servizi clienti, se tali strumenti richiedono all’utente di attivarsi autonomamente e non forniscono un prospetto complessivo, chiaro e immediato riferito all’intera annualità.
  • La comunicazione annuale delle condizioni economiche ha una funzione specifica e non sovrapponibile alle informative relative all’attivazione o al rinnovo delle offerte, alle modifiche contrattuali o ai consumi: essa serve a richiamare periodicamente l’attenzione dell’utente sull’insieme delle condizioni applicate, comprese quelle derivanti da variazioni intervenute nel tempo.
  • Un obbligo nazionale di trasparenza tariffaria non richiede la notifica alla Commissione europea quando non introduce una disciplina difforme da quella unionale e si mantiene nell’ambito della facoltà, riconosciuta alle autorità nazionali, di precisare ulteriori prescrizioni sulla forma di pubblicazione delle informazioni.
  • Nella determinazione della sanzione amministrativa, la chiarezza dell’obbligo violato e la partecipazione dell’operatore alla consultazione pubblica che ha preceduto l’adozione della disciplina costituiscono elementi idonei a fondare la sussistenza dell’elemento soggettivo della violazione.
  • Una sanzione applicata nel minimo edittale, eventualmente aumentata secondo i criteri riferiti alla durata della condotta, alle iniziative correttive e alle caratteristiche dell’operatore, è proporzionata quando risulti adeguata alla gravità della violazione e conservi una funzione effettivamente dissuasiva.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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