Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 427/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202513335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per sopravvenuta carenza d'interesse. La decisione è stata motivata dal fatto che la Rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad aveva già riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento del ricorrente, convocandolo per la formalizzazione dell'istanza di visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza relativa al procedimento unitario per il rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sul procedimento finalizzato al rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendo previamente l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Nelle more dell'esame della domanda cautelare, il Ministero ha comunicato che la competente sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta perché, nelle more della sua decisione, è venuta meno l'attualità dell'interesse cautelare in seguito alla convocazione del richiedente da parte della sede diplomatica competente.

Massime di principio

  • La domanda cautelare avverso il silenzio dell'amministrazione diviene priva di interesse attuale quando, nelle more della decisione, l'amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva rispetto alla fase procedimentale oggetto della tutela, come la convocazione dell'interessato per la formalizzazione dell'istanza.
  • La convocazione del richiedente da parte della rappresentanza diplomatica competente, in riscontro positivo alla richiesta di appuntamento per la formalizzazione di un'istanza di visto, giustifica il rigetto della domanda cautelare per sopravvenuta carenza d'interesse, senza implicare di per sé una decisione definitiva sul rilascio del visto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.