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Ordinanza

Ordinanza n. 33/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’atto n.247 del 10 febbraio 2026, di aggiudicazione, mediante procedura aperta, dell’appalto di servizi, di assistenza educativa scolastica, per anni 3, con opzione di rinnovo per anni 2, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di aggiudicazione di un appalto triennale di servizi di assistenza educativa scolastica, con opzione di rinnovo biennale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione dell'appalto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifica le censure formulate contro gli atti di gara o la valutazione dell'offerta aggiudicataria. La domanda cautelare è stata proposta nell'ambito del rito relativo a una procedura di affidamento di servizi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione. In particolare, ha valorizzato la celerità del rito processuale, la lunga durata dell'appalto, la possibilità di un eventuale subentro e la natura eminentemente economica del pregiudizio dedotto, ritenuto eventualmente ristorabile ex post. Il giudizio di merito non è stato definito: è stata fissata l'udienza pubblica del 26 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per il difetto dei relativi presupposti.

  • art. 57 c.p.a.

    Richiamato dal TAR nell'ambito della disciplina processuale della fase cautelare.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'aggiudicazione può essere negata quando la celerità del rito consente una rapida definizione del merito, soprattutto se l'appalto ha una lunga durata e resta concretamente possibile un eventuale subentro dell'impresa ricorrente.
  • Il pregiudizio di natura eminentemente economica, ove ristorabile ex post, non è di per sé sufficiente a fondare la tutela cautelare sospensiva dell'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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