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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24473/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 27 febbraio 2024. Dalla motivazione emerge che la decisione di merito aveva affrontato, tra l'altro, il tema della recidiva e quello delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha contestato i presupposti della recidiva; con il secondo ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura sulla recidiva non era proponibile in sede di legittimità perché non risultava previamente dedotta come motivo di appello, e che comunque i presupposti della recidiva apparivano sussistenti sulla base del certificato del casellario. Quanto alle attenuanti generiche, il motivo è stato ritenuto non consentito in cassazione e manifestamente infondato, poiché la motivazione del giudice di merito era congrua e priva di evidenti illogicità; inoltre, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente richiamare quelli decisivi o rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma. La Corte ha fondato l'inammissibilità sia sulla novità in cassazione della censura relativa alla recidiva, non essendo stata specificamente dedotta in appello, sia sulla manifesta infondatezza della doglianza sulle attenuanti generiche alla luce della motivazione del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    La censura non può essere proposta in cassazione se non è stata previamente dedotta come motivo di appello; il motivo nuovo è inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta censure che non siano state specificamente prospettate nei motivi di appello, quando la relativa deduzione sia richiesta a pena di inammissibilità.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche è limitato alla verifica dell'assenza di evidenti illogicità; non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione in modo analitico tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La contestazione dei presupposti della recidiva deve essere specificamente coltivata nei gradi di merito; in cassazione non è consentito introdurre una doglianza nuova su tale punto se non risulta ritualmente devoluta al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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